Lavori pubblici: avvalimento premiale, criteri di valutazione e subappalto qualificante

Tar Lazio, Sentenza n. 22596 del 10 dicembre 2025

La Sentenza in questione riguarda una gara pubblica per l’affidamento di lavori di natura geotecnica, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108 e seguenti del Dlgs. n. 36/2023. Alla procedura ha partecipato un raggruppamento temporaneo di imprese che, in una prima fase, era risultato primo in graduatoria. Successivamente, a seguito di verifiche interne e di un chiarimento reso dalla stazione appaltante nell’ambito della lex specialis, i punteggi tecnici sono stati ricalcolati e l’aggiudicazione è stata disposta in favore di un diverso concorrente.

Il ricorrente ha contestato, in particolare, la riduzione del punteggio attribuito a un criterio premiale relativo al curriculum dei lavori svolti in presenza di traffico, sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente escluso il ricorso all’avvalimento premiale, in violazione dell’art. 104 del Dlgs. n. 36/2023, nonché dei Principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela dell’affidamento di cui agli artt. 1 e 3 del “Codice dei Contratti pubblici”.

Il Giudice ha respinto tale censura, chiarendo che l’interpretazione della legge di gara deve essere condotta in modo sistematico. In base alla lex specialis, il punteggio premiale per l’esperienza pregressa era finalizzato a valorizzare l’effettiva capacità tecnica del soggetto chiamato a svolgere una parte rilevante dei lavori. Per questo motivo, il requisito esperienziale poteva essere “speso” solo da operatori con una quota significativa di partecipazione all’esecuzione.

Il chiarimento fornito dalla stazione appaltante è stato ritenuto coerente con il bando e conforme all’art. 104, comma 11, del “Codice dei Contratti”, che consente di richiedere l’esecuzione diretta di compiti essenziali da parte dell’offerente o di un componente del Raggruppamento. Sono state inoltre respinte le censure relative all’avvalimento della certificazione sulla “parità di genere”.

Il Giudice ha ricordato che l’avvalimento, anche nella forma premiale, ha una funzione pro-concorrenziale ed è ammesso dall’art. 104 del Dlgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 108, comma 7. La certificazione sulla “parità di genere”, prevista dall’art. 46-bis del Dlgs. n. 198/2006, è stata qualificata come una certificazione di processo, assimilabile alle certificazioni di qualità, e può quindi essere oggetto di avvalimento, purché il contratto preveda la concreta messa a disposizione dell’organizzazione, delle risorse e del know-how che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere la Certificazione. Nel caso esaminato, i contratti di avvalimento sono stati ritenuti sufficientemente specifici e idonei a dimostrare un apporto reale e non meramente formale.

Il Giudice ha poi escluso la sussistenza di una causa di esclusione per presunte irregolarità fiscali dell’aggiudicatario, richiamando l’art. 94, comma 6, e l’art. 96 del Dlgs. n. 36/2023. È stato accertato che si trattava di un errore dichiarativo, tempestivamente corretto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e che non vi era alcuna violazione grave e definitivamente accertata degli obblighi tributari.

La valutazione della Stazione appaltante è stata ritenuta conforme ai Principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Infine, con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria, il giudice ha ritenuto legittimo il ricorso al subappalto, richiamando l’art. 119 del “Codice dei Contratti pubblici” e l’art. 30 dell’Allegato II.12. È stato ribadito che, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, mentre le lavorazioni relative alle categorie scorporabili possono essere affidate in subappalto, purché tale scelta sia dichiarata in sede di offerta.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto in quanto infondato.

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