“Legge Delrio”: per la Corte Lazio ha invertito la rotta sul numero degli Amministratori ma non sul risparmio di spesa

Nella Delibera n. 230 del 17 dicembre 2014 della Corte dei conti Lazio, un Sindaco ha inoltrato richiesta di parere riguardante l’interpretazione delle norme in materia di composizione delle Giunte e dei Consigli nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti come recentemente modificate dall’art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/14 (c.d. “Legge Delrio”). In particolare, ha chiesto come debba essere applicato il principio dell’invarianza rispetto alla spesa a legislazione vigente già sostenuta per gli Organi di governo del Comune, cui fa riferimento l’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14. Al riguardo, ha fatto presente che in molti Comuni (tra cui il richiedente) la riduzione del numero di Consiglieri e Assessori imposta dall’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11 nella formulazione vigente all’epoca dell’entrata in vigore della Legge n. 56/14 (6 Consiglieri e nessun Assessore) non era stata ancora applicata in concreto per mancata cadenza del primo turno elettorale utile. Ha inoltre chiesto come si debba applicare l’obbligo di rideterminazione degli oneri relativi allo status di Amministratori locali di cui all’art. 1, comma 136, della già citata “Legge Delrio” e, più specificamente, come debba essere interpretata l’indicazione della tempistica da adottare a tal fine. Venendo poi ai contenuti più particolari dell’adempimento rimesso al Comune, ha chiesto: quali siano gli oneri da escludere dalla fissazione del parametro di riferimento rispetto al quale fissare l’invarianza; se, oltre a quelli fissati dalle norme, debbano essere esclusi anche gli oneri sostenuti per rimborso viaggi di amministratori residenti fuori comune; in caso di inclusione di detti costi nelle spese, come si debba operare la concreta riduzione delle spese di viaggio; se la riduzione delle spese della politica debba essere operata in relazione al principio dell’invarianza sulle voci di indennità, gettoni e rimborsi singolarmente considerate, ovvero tenendo presente unicamente il tetto annuo di spesa fissato dalla legge; se sia tuttora vigente la riduzione delle indennità di funzione dei Sindaci e delle indennità e gettoni spettanti al consiglieri comunali fissata dall’art. 54 della Legge n. 266/05; se possa essere erogata l’indennità al Vice Sindaco e in che misura, anche procedendo ad una corrispondente riduzione di quella del Sindaco.
La Sezione statuisce che il Comune è chiamato a ricostruire i costi che avrebbe sostenuto per il numero limitato di 6 Consiglieri imposto dall’art. 16, comma 17, del Dl. n. 138/11 e ad utilizzare l’importo così quantificato come tetto di spesa per i nuovi Organi. La soluzione così prospettata conduce al secondo quesito, dove la Sezione afferma che, in caso di mancata rideterminazione o di rideterminazione tardiva senza conguaglio, le somme eccedenti non dovute dovranno essere restituite dagli Amministratori all’Ente al fine di non incorrere in responsabilità per danno erariale. Venendo poi ai quesiti sulle modalità della rideterminazione, la Sezioneafferma che è sufficiente richiamare l’intervenuto del Legislatore che, in sede di conversione del Dl. n. 66/14, avvenuta con la Legge n. 89/14, ha inserito anche nella fonte di normativa primaria l’esclusione delle medesime voci indicate dalla Circolare ministeriale. Pertanto, la Sezione conclude che queste siano le voci da escludere. Per la medesima ragione, la Sezione ritiene che non possano essere escluse voci ulteriori rispetto a quelle individuate dal Legislatore, quali possono essere le spese di viaggio, cui fa riferimento la richiesta di parere. Infatti, sebbene anche dette spese si caratterizzino per una variabilità dipendente da fattori esterni quali la residenza dell’amministratore fuori dai confini del Comune, deve necessariamente osservarsi che, ove il Legislatore avesse inteso escluderle, vi avrebbe provveduto in maniera espressa nella medesima sede in cui ha svolto le precisazioni relative alle altre voci elencate. Quanto alle successive questioni particolari, relative alle modalità di conteggio delle spese di viaggio incluse, alle modalità della loro concreta riduzione, alla riduzione degli oneri a carico del Comune in termini omnicomprensivi ovvero voce per voce, la Sezione osserva che:
- a) il dato normativo si esprime in termini generali;
- b) l’obbligo di rideterminazione non viene ulteriormente descritto dalla norma mentre ne viene tracciato il fine, individuato appunto nell’invarianza di spesa, senza ulteriori specificazioni.
Dunque, la Sezione sostiene che, se la ratio legis è quella del contenimento della spesa per oneri connessi all’aministrazione degli Enti Locali, il Comune dovrà provvedere all’individuazione di un tetto di spesa unitario e mantenersi entro tale tetto esercizio dopo esercizio per l’intero mandato. Infatti, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del Legislatore e in applicazione dei principi generali dell’ordinamento – in questo caso quello dell’annualità del bilancio – pare preferibile che il Comune faccia riferimento e si attesti sull’importo di spesa sostenuta nell’esercizio precedente e non su quello dell’intero mandato precedente. La suddetta unitarietà della spesa dovrà poi prescindere, non solo dalla valutazione degli importi erogati al singolo rappresentante eletto, ma anche dagli oneri sostenuti a diverso titolo, che costituiscono voci distinte del totale dovuto agli Organi di governo del Comune. Starà poi al Comune autodefinire in concreto i criteri da seguire per le erogazioni in corso d’anno al singolo rappresentante, fermo restando il tetto massimo complessivo come rideterminato. Chiede poi il Comune se sia tutt’ora vigente la riduzione delle indennità di funzione dei Sindaci e delle indennità e gettoni spettanti ai Consiglieri comunali fissata dall’art. 54 della Legge n. 266/05.
La disposizione richiamata prevedeva la rideterminazione delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli Organi esecutivi, nonché delle indennità e dei gettoni spettanti ai Consiglieri comunali con riduzione del 10% rispetto all’ammontare “risultante alla data del 30 settembre 2005”. La Sezione rileva come sia evidente che, ferma restando la diminuzione del 10% già effettuata in esecuzione della disposizione, le attuali rideterminazioni imposte dalla Legge n. 56/14 dovranno essere effettuate sull’importo globale delle spese sostenute dal Comune per gli oneri della politica con riferimento all’esercizio precedente che già scontano detta riduzione percentuale come riveniente dalla passata determinazione. Infine, per rispondere all’ultimo quesito, la Sezione osserva che il disposto di cui all’art. 16, comma 18, del Dl. n. 138/11 non trovi oggi alcuna applicazione, poiché questa risulta subordinata dallo stesso Legislatore del 2011 alla decorrenza di un termine non indicato nella disposizione cui è fatto rinvio e, comunque, ad oggi venuto completamente meno con l’abrogazione della medesima disposizione. Quindi, la Sezione conclude affermando che rimane fermo, sia per i Consiglieri dei Comuni con abitanti inferiori a 1.000, sia per i Vice-Sindaci dei medesimi Comuni, il regime delle indennità preesistente al Dl. n. 138/11, da attuarsi nel rispetto del principio dell’invarianza introdotto dalla Legge n. 56/14.
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