Nella Sentenza n. 957 del 2 marzo 2020 del Tar Campania, la questione controversa in esame riguarda la “Legge di bilancio 2020-2022” (Legge n. 160/2019) che unifica l’Imu e la Tasi. In particolare, i Giudici si esprimono sulla sorte delle procedure di affidamento della riscossione dei Tributi locali in essere all’entrata in vigore della nuova Imu. I Giudici osservano che l’art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019, stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’art. 8, ad eccezione del comma 1, e l’art. 9, ad eccezione del comma 9, del Dlgs. n. 23/2011; l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Dl. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Iuc, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’Imu e della Tasi. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la Tari. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’Imu disciplinata dalla presente Legge”. La novella si è limitata ad abolire dal 1° gennaio 2020 la Iuc (ad eccezione della Tari). Questa, disciplinata dall’art. 1 della Legge n. 147/2013 ed identificata come “Imposta unica comunale”, era una sorta di Tributo contenitore diviso in 3 Imposte: la Imu, la Tasi e la Tari. Attualmente, risulta sostituita da una nuova Imposta che unifica Imu e Tasi, conservando l’esenzione già previste per la prima casa e le scadenze per il pagamento. Dal punto di vista del presupposto d’imposta, la nuova Imu continuerà ad applicarsi a fabbricati, aree fabbricabile e terreni agricoli. Elemento di novità rispetto alla previgente disciplina sono unicamente esenzioni introdotte dal comma 758, dell’art. 1, della Legge citata, relativamente a terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, terreni ubicati nei Comuni delle Isole minori, quelli aventi immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ed i terreni ricadenti in specifiche aree montane o di collina.
In sintesi, dall’esame della normativa sopravvenuta non emergono, né divieti espressi di affidamento, né elementi tali da poter ritenere che all’aggiudicatario venga affidato un servizio diverso rispetto a quello oggetto di gara, come tale richiedente nuovi o ulteriori requisiti soggettivi o tali da inficiare l’inerenza ad esso dei criteri di confezionamento ed apprezzamento delle offerte. Peraltro, i Giudici pongono in evidenza che l’art. 1, commi 781, stabilisce che “i Comuni, in deroga all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’Imu ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il Servizio di gestione dell’Imu e della Tasi”, e il comma 789 prevede che “i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814”. Ebbene, mentre il comma 781 costituisce piuttosto conferma da parte del Legislatore della sostanziale assimilabilità del nuovo regime tributario a quello previgente, assicurando la continuità del Servizio in presenza di un regolamento contrattuale in corso, il comma 789 impone alle Amministrazioni un mero obbligo di adeguamento, così negando l’esistenza di un’assoluta incompatibilità tra i 2 regimi tributari, previgente ed attuale.




