Il Legislatore, “non contento” dei già gravosi compiti che investono i membri dell’Organo di revisione economico-finanziario degli Enti Locali, ha previsto ulteriori incombenze a carico dei Revisori con l’art. 1, comma 549, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).
Nel 2014 due date devono fissarsi nelle menti dei citati soggetti: il 14 febbraio e il 31 dicembre.
Decorsa la prima data, i citati censori devono anzitutto verificare se, dal sistema contabile dell’Ente che controllano, emergono:
– debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
– debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012;
– debiti in conto capitale riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro il 31 dicembre 2012.
Se l’accertamento “de quo” dà esito positivo, i Revisori devono altresì verificare se i Responsabili dei competenti Servizi hanno richiesto, nelle prescritte forme e modalità, la possibilità di non conteggiare, ai fini del rispetto del saldo (finanziario ibrido) obiettivo rilevante per il Patto di stabilità 2014, i pagamenti concernenti i citati debiti (o quota parte di essi). Ma non è tutto. L’eventuale mancata richiesta di spazi finanziari abbisogna di un ulteriore approfondimento: occorre indagare sulle motivazioni che hanno spinto i tecnici delle Amministrazioni locali a non dar corso all’opportunità concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Motivazioni non giustificate devono spingere l’Organo di revisione economico-finanziario a compiere un ulteriore passo di cui a breve si dirà.
È appena il caso di precisare che i Comuni e le Province, per usufruire delle esclusioni di cui sopra, sono tenute a comunicare al sito webhttp://pattostabilitainterno.tesoro.itdella Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano.
Decorsa la data di fine anno invece i Revisori, dopo aver letto l’apposito Decreto con cui il Mef – a fronte delle richieste ricevute – individua l’ammontare dei pagamenti che sono da escludere dal Patto di stabilità interno per ciascuna Amministrazione (l’atto ministeriale è da emanarsi entro il 28 febbraio 2014), devono verificare se l’Ente Locale sottoposto al loro controllo ha proceduto all’estinzione di almeno il 90% dei debiti in conto capitale “certificati” (nel modo testé specificato) come non rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
A questo punto una domanda sorge spontanea: i Revisori, dopo aver effettuato i controlli ex comma 549 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2014”, quale comportamento devono assumere?
Devono segnalare alle competenti Sezioni giurisdizionali regionali della Magistratura contabile, senza indugio, visto che assume rilevanza anche un’eventuale comunicazione effettuata in ritardo, il mancato “sfruttamento” da parte dell’Ente del c.d. “sblocca-pagamenti”.
L’inerzia dell’Amministrazione locale assume rilevanza, sia in termini di mancata richiesta “ab origine”degli spazi finanziari senza un giustificato motivo, sia in termini di pagamenti in conto capitale effettuati sotto la soglia consentita (90% dell’importo individuato nel Decreto ministeriale).
I Revisori che omettono, o ritardano, la segnalazione di cui sopra, sono passibili di una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, irrogata dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Gli importi “de quibus” sono acquisiti al bilancio dell’Ente Locale.
Ma non è tutto. Effetti negativi incombono anche sulla reputazione dei membri dell’Organo di revisione economico-finanziario degli Enti Locali, in quanto – sino a che le Sentenze di condanna non sono state eseguite per l’intero importo – “… esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito”.
In ultimo, si ricorda anche che l’art. 1, commi da 574 a 580, della Legge n. 147/13, tra l’altro, ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, l’obbligo del “visto di conformità” anche per compensare l’Irpef, l’Ires e l’Irap per un importo superiore a Euro 15.000. Per effetto dei commi da 574 a 580, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle Imposte sui redditi e alle relative Addizionali, alle ritenute alla fonte, alle Imposte sostitutive delle Imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del “visto di conformità” relativamente alle singole Dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Riguardo all’apposizione del “visto di conformità”, la disciplina base è costituita dall’art. 10 del Dl. n. 78/09 e dalla Circolare Agenzia Entrate 15 gennaio 2009, n. 1, in materia di compensazioni “orizzontali” ai fini Iva, a fronte della quale, oltre i 5.000 Euro annui di compensazioni “orizzontali” del credito Iva occorre presentare antecedentemente la Dichiarazione annuale “Iva”, mentre per superare i 15.000 Euro annui di compensazioni “orizzontali” è necessario apporre sulla stessa Dichiarazione annuale “Iva” il cosiddetto “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione.
Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 78/09, la sottoscrizione di tali ultimi soggetti comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/99”,ovvero dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/10).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/99, ricordiamo che, in via generale, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
– la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai contribuenti;
– la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.
Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano pertanto la verifica:
– della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva;
– della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
– della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione.
di Ivan Bonitatibus e Nicola Tonveronachi





