E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, ed è in vigore dal 1° gennaio 2014, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, composta di un unico articolo suddiviso in 749 commi.
Numerosissimi sono gli argomenti trattati e/o modificati dalla “Legge di stabilità 2014”, così come molte sono le assegnazioni di contributi e fondi. Fra i provvedimenti più rilevanti, si segnala quanto segue.
E’ stata introdotta la Iuc – “Imposta unica comunale” – composta dall’Imu per le abitazioni non principali e non di lusso e dalla Tasi; la nuova Imposta avrà come soggetti passivi tutti i proprietari di casa e anche gli affittuari, e riguarderà anche i servizi pubblici ritenuti indivisibili e gestiti dai Comuni tramite la fiscalità locale.
E’ stato spostato dal 16 al 24 gennaio 2014 il nuovo termine per il versamento della mini-Imu di gennaio 2014, rappresentata dal saldo pari al 40% dell’incremento delle aliquote base per l’abitazione principale.
Sono stati attenuati i vincoli del Patto di stabilità per Comuni e Province, ma tali Enti subiranno nuove decurtazioni finanziarie in applicazione della “Spending review”.
E’ stata stabilita, a partire dal 2017, la dismissione obbligatoria di quelle Società partecipate che hanno chiuso gli ultimi 4 esercizi in perdita, e la possibilità, dal 2015, di licenziare gli Amministratori di quelle in deficit da almeno 2 anni, mentre ai manager, in caso di perdite d’esercizio per 3 anni consecutivi, dovrà essere decurtato il compenso del 30%. Nel contempo, sempre per quanto riguarda le Società a partecipazione pubblica, si segnala l’abrogazione delle norme che limitavano il ricorso allo strumento societario in funzione delle classi demografiche degli Enti Locali e gli disposizione della “Spending Review” che avevano di fatto decretato la fine delle Società strumentali. Novità importanti anche dal lato del Patto allargato agli Organismi partecipati, del loro contributo agli obiettivi di Finanza pubblica e dei vincoli alle spese di personale, a seguito della modifica dell’art. 18 comma 2-bis del Dl. n. 112/08.
E’ stato di nuovo modificato l’art. 204 del Tuel e così aumentato il limite percentuale massimo di interessi passivi per accedere all’indebitamento da parte dei Comuni.
Prevista la possibilità per le Regioni di autorizzare gli Enti Locali alla deroga dal Patto di stabilità finalizzato all’incremento dei pagamenti di spese in conto capitale.
In futuro, le Elezioni si terranno in un solo giorno, la domenica, con schede elettorali in formato piccolo.
Dal 2014 sarà vietato pagare in contanti i canoni di locazione non Erp, di qualunque importo, e in materia l’attività di controllo è affidata ai Comuni.
E’ prevista una nuova patrimoniale del 2 per mille su titoli e depositi, la durata fiscale dei leasing viene ridotta alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili, mentre per gli immobili passa a 12 anni.
In tema di compensazioni tramite Modello “F24”, vengono previste le regole e i limiti già vigenti per i crediti Iva anche alle Imposte dirette.
E’ istituita la web tax, che obbliga tutti coloro che trattano in cessioni di spazi pubblicitari o in diritti d’autore sul web ad avere la Partita Iva.
Per i contribuenti che compilano il “Modello 730” con risultato a credito di oltre Euro 4.000, sono previsti controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’erogazione diretta del rimborso e non più dal sostituto d’imposta.
Confermato il bonus mobili e ristrutturazioni, con detrazione per il 2014 del 50%, mentre le detrazioni per la riqualificazione energetica rimangono per il 2014 al 65%, come resta inalterato il bonus elettrodomestici.
Sono previsti interessi zero per la rottamazione delle cartelle esattoriali emesse entro lo scorso 31 ottobre 2013, se pagate con entro il 28 febbraio 2014 e in soluzione unica.
E’ stato finanziato il Fondo di 600 milioni, a valere per i prossimi 3 anni, a sostegno dei mutui per l’acquisto, la ristrutturazione o la riqualificazione energetica della prima casa.
Alle imprese che stabilizzeranno il rapporto di lavoro degli operatori di call center saranno riconosciuti incentivi annui rapportati alla retribuzione lorda imponibile del personale stabilizzato. Dal 2014, l’Irap per i neoassunti a tempo indeterminato sarà deducibile fino a Euro 15.000 annui per dipendente.
Ampliati i tagli al “cuneo fiscale” che consentiranno ai dipendenti con redditi da lavoro inferiori a Euro 30.000 annui, di percepire un reddito netto lievemente superiore.
In materia di welfare, si segnala che entro il 2020 è stata assicurata la copertura finanziaria per aggiuntivi 17.000 esodati, mentre per i pensionati è bloccata la rivalutazione delle pensioni fino a 6 volte il minimo e per le pensioni entro Euro 2.000 l’indicizzazione non sarà effettuata sull’intero importo. E’ istituito un tetto al cumulo delle pensioni e del reddito da lavoro per i Dirigenti o dipendenti della P.A..
Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, è stata riproposta anche per il 2014 la “carta acquisti”.
L’indennità di accompagnamento per i soggetti non autosufficienti sarà erogata solo nel caso in cui il reddito non superi 60.000 Euro per i single, o 80.000 Euro nel caso di coppie sposate. Viene inoltre incentivata l’adozione dei contratti di solidarietà.
Numerose anche le misure finanziarie per iniziare/completare opere pubbliche: strade, ferrovie, Mose di Venezia, Expo di Milano, ecc..
Segnaliamo infine che la “Legge di stabilità” consente di costruire nuovi stadi a condizioni vantaggiose, da non realizzarsi in vicinanza di nuove aree residenziali, e la possibilità di definire i contenziosi per i canoni demaniali delle spiagge, aperti allo scorso 30 settembre 2013, mediante il pagamento dei canoni in percentuali ridotte.
Passiamo ora all’analisi delle disposizioni che impattano, in maniera più o meno diretta, gli Enti Locali. Si tenga presente che, per la stesura di quanto segue, sono state prese in considerazione anche le modifiche intervenute sulla Legge in commento a seguito della pubblicazione dei Decreti-legge n. 150 e n. 151 (entrambi datati 30 dicembre 2013 e pubblicati sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013), ai quali sono dedicati i 2 successivi commenti di questa Rivista.
Comma 33 – Acquisto di pubblicità on line
La norma in oggetto introduce nel Dpr. n. 633/72 l’art. 17-bis, secondo il quale i soggetti passivi Iva (compresi gli Enti Locali) che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line dovranno rivolgersi a soggetti titolari di una Partita Iva italiana. Tale obbligo viene introdotto anche per l’acquisto di spazi pubblicitari on line e di link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cd. servizi di “search advertising”), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. L’efficacia di tale norma è stata prorogata dall’art. 1, comma 1, Dl. n. 151/13, al 1° luglio 2014.
Comma 48 – “Sistema nazionale di garanzia”
La norma, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, di un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, nonché al fine del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, istituisce il “Sistema nazionale di garanzia”, che ricomprende:
a) il “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui all’art., comma 100, lett. a), del Dlgs. n. 385/93;
b) la Sezione speciale di garanzia “Progetti di ricerca e innovazione” istituita nell’ambito del “Fondo di garanzia” di cui alla lett. a);
c) il “Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari”, istituito presso il Mef.
Comma 49 – Partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione nel Settore delle locazioni abitative
La norma in oggetto introduce il comma 10-bis all’art. 3 del Dl. n. 23/11, che conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare il Registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza, previsto dall’art. 1130, comma 1, n. 6), del Codice civile.
Comma 50 – Partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione nel Settore delle locazioni abitative
La norma in oggetto, introducendo il punto 1.1 all’art. 12, Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11, dispone che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.
Comma 51 – Misure di sostegno all’accesso all’abitazione
La norma in oggetto dispone che, con il Regolamento di cui all’art. 2, comma 480, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose a valere sul “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” istituito dalla Legge n. 244/07.
Comma 52 – Incremento dell’efficienza energetica
Si dispone un’integrazione all’art. 5, della Legge n. 326/03, introducendo il nuovo comma 8-quater. In particolare, al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti ad incrementare l’efficienza energetica del 20%, si autorizza la Cassa Depositi e Prestiti Spa a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all’illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato o a Società private appositamente costituite. Con riguardo a tali interventi, si introduce una particolare disciplina in ordine agli obblighi fiscali e di finanza locale, rimandando la definizione delle modalità attuative all’emanazione di un Dm. Mef.
Commi da 53 a 61 – Fondo per contributi ad Ati e Rti
E’ istituito dal Mise un Fondo con 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Ati o in Rti per operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive, le cui risorse saranno erogate a soggetti operanti in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e Istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Mise, volti a sviluppare ricerca e sviluppo di software e hardware, condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria, creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze, accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale, creazione di nuove realtà industriali, promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi, condivisione di esperienze con il territorio, sostegno per l’applicazione delle idee, sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei “maker”.
Commi da 63 a 67 – Atti notarili
I commi da 63 a 67 dispongono che il Notaio (o altro Pubblico Ufficiale) è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato gli importi pagati contestualmente alla stipula di atto di quietanza con esclusione dei maggiori oneri notarili. Rientrano in tale obbligo: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’Autorità giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle somme e dei valori di cui alla Legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a Dichiarazioni di successione; c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Tali importi costituiranno patrimonio separato e saranno esclusi dalla successione del Notaio o altro Pubblico Ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, inoltre beneficiano dell’impignorabilità a richiesta di chiunque. Gli importi di cui sopra, una volta eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, vengono senza indugio svincolate a titolo di prezzo o corrispettivo. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 147/13 verrà emanato un Dpcm. che ne fisserà termini, condizioni e modalità di attuazione.
Comma 72 – Conseguenze dell’inadempienza del contraente generale verso i propri affidatari
Viene sostituito il comma 9 dell’art. 176 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163. Mentre la precedente disposizione prevedeva genericamente l’esecuzione di verifiche periodiche da parte del soggetto aggiudicatore in ordine al regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari ed attribuiva al soggetto aggiudicatore la facoltà, in caso di riscontrata inadempienza del contraente generale, di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e di procedere al pagamento diretto all’affidatario nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto, la nuova formulazione della disposizione in esame prevede innanzitutto più precisamente che la verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari debba essere eseguita dal soggetto aggiudicatore prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale. Inoltre, il nuovo comma 9 dell’art. 176 del “Codice dei Contratti” non prevede più la facoltà, bensì l’obbligo del soggetto aggiudicatore, ove risulti l’inadempienza del contraente generale, di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e di procedere al pagamento diretto all’affidatario nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
Commi da 83 a 85 – “Trasporto pubblico locale”
E’ disposto un incremento del “Fondo per gli investimenti” istituito presso il Ministero dei Trasporti con l’obiettivo di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di “Trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale”, nonché alla flotta destinata ai servizi di “Trasporto pubblico locale lagunare”. E’ inoltre prevista l’emanazione, entro il 31 marzo 2014, di un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la definizione, con criteri di uniformità a livello nazionale, dei costi standard dei servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale” nonché dei criteri per l’aggiornamento e l’applicazione degli stessi.
Comma 86 – Installazione di impianti per la banda larga
Per agevolare la diffusione della banda larga, l’installazione e l’attivazione di apparati con potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 megawatt e con potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 watt aventi ingombro fisico non superiore a 20 litri, non è soggetta ad alcuna comunicazione all’Ente Locale e agli altri Organismi competenti.
Comma 98 – Digitalizzazione mobilità e trasporto
Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, tale norma estende le modalità di acquisto previste dall’art. 8, comma 3, del Dl. n. 179/12 (c.d. Decreto “Crescita 2”), convertito con modificazioni nella Legge n. 221/12 – bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità – anche al pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
Comma 100 – Rifinanziamento Commissione tecnica per la finanza pubblica, per il monitoraggio e l’analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche
Per le finalità di cui all’art. 1, comma 481, della “Finanziaria 2006” (Legge n. 296/06), relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, le disponibilità finanziarie sono incrementata di 200.000 Euro annui a decorrere dall’anno 2014.
Commi 101 e 102 – Expo Milano 2015
Per garantire la tempestiva realizzazione delle opere indispensabili Expo Milano 2015 e far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, dispone che, con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengano revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi alle opere connesse all’evento. A tal fine, è disposto che i finanziamenti statali relativi confluiscano in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per lo Sviluppo del territorio, la Programmazione ed i Progetti internazionali, denominato “Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015“, finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell’Evento.
Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell’evento, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l’implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di Euro 38 milioni per il 2014 e di Euro 88 milioni di per il 2015. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di Euro 9 milioni per il 2014 e di Euro 12 milioni per il 2015 in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Comma 111 – Messa in sicurezza del territorio
Al fine di consentire il tempestivo avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013 (fino a un massimo di 600 milioni di Euro), nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle Delibere Cipe n. 6/12 e n. 8/12, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili.
Bandi di gara e affidamento dei lavori dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione delle risorse ad altri interventi.
Per le finalità di cui al presente comma 111, è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per l’anno 2014, 50 milioni di Euro per l’anno 2015 e 100 milioni di Euro per l’anno 2016.
Comma 112 – “Fondo per la tutela e gestione delle risorse idriche”
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un Fondo dedicato al finanziamento di un “Piano per la gestione e la tutela delle risorse idriche”, “finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani”. I dettagli sulle modalità di erogazione dei finanziamenti saranno resi noti per mezzo di un Decreto, emanato dal citato Dicastero. Per quanto riguarda l’esercizio 2014, il Fondo disporrà di una dotazione di 10 milioni di Euro, mentre per l’esercizio 2015 saranno resi disponibili 30 milioni di Euro, e 50 milioni di Euro per il 2015.
Comma 113 – “Fondo per la bonifica di discariche abusive”
Nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di Euro, sia per il 2014 che per il 2015, per il finanziamento di un “Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive” individuate dalle Autorità. Gli Enti territoriali e locali interessati dovranno contribuire alla copertura dei costi di tali interventi in misura non inferiore al 20% del costo complessivo.
Il Ministero eserciterà l’azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti dei responsabili dell’inquinamento e dei proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.
Comma 127– Aumento delle detrazioni Irpef
La norma in oggetto modifica le detrazioni previste dall’art. 13, Dpr. n. 917/86 (Tuir), portando la detrazione prevista dal comma 1, lett. a), ad Euro 1.880, quelle previste alle lett. b) e c), rispettivamente, ad Euro 978, aumentata del prodotto tra Euro 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra Euro 28.000, diminuito del reddito complessivo, e Euro 20.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad Euro 8.000 ma non a Euro 28.000, ed Euro 978, se il reddito complessivo è superiore a Euro 28.000 ma non a Euro 55.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e la somma di Euro 27.000.
Comma 128– Riduzione del premio Inail
Il comma 128 dispone che, con effetto dal 1º gennaio 2014, con Dm. Lavoro e Politiche sociali, di concerto con il Mef – su proposta dell’Inail e tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale – è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.
Comma 132– Riduzione Irap
La norma in oggetto dispone una riduzione della base imponibile Irap per le Aziende che incrementano la base occupazionale. Ed infatti, per effetto di tale norma, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. da a) ad e), Dlgs. n. 446/97, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 Euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lett. b), nn. 9) e 14), del Codice civile, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i 2 successivi periodi d’imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), Dlgs. n. 446/97, ovvero “gli Enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”, la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività
Commi 133-134 – Promozione dell’occupazione
La norma estende fino al 31 marzo 2014 i termini previsti dall’art. 7-bis, comma 1, del Dl. n. 76/13, per la stipula di specifici contratti collettivi che recepiscano le novità normative introdotte dal Dl. n. 76/13 citato, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Sono prorogati al 31 luglio 2014 (in luogo del 31 gennaio 2014) i termini previsti dal successivo comma 5, dell’ art. 7-bis citato, in ordine agli obblighi di depositazione presso le competenti sedi Inps dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, sopra citato.
Comma 137 e 138 – Aumento dell’incentivo alla capitalizzazione
La norma in oggetto dispone l’aumento del coefficiente da utilizzare per calcolare la cd. “Detassazione Ace” (“Aiuto alla crescita economica”) da calcolare sugli aumenti patrimoniali derivanti da conferimenti di soci o utili accantonati a riserva. Le percentuali sono fissate in 4% per il 2014, 4,5% per il 2015, 4,75% per 2016.
Commi da 140 a 146 – Rivalutazione dei beni d’impresa
Si dispone che i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), Dpr. n. 917/86, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’art. 2426 del Codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II, Capo I, della Legge n. 342/00, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge n. 147/13, riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ed essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione, in capo alla Società, di un’Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali Addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali Addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Commi 150-152 – Affrancamento “a regime” dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo
La “Legge di stabilità 2014” riapre all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15 del Dl. n. 185/08, ora utilizzabili “anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012”, con un versamento di Imposta sostitutiva del 16% in un’unica rata da corrispondere entro il termine di scadenza del saldo delle Imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata, mentre quella dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo Ires per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Gli effetti del conseguente riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’Imposta sostitutiva.
Le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Commi 156 e 157 – Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni agricoli ed edificabili
La norma differisce i termini già previsti dal comma 2, dell’art. 2, del Dl. n. 282/02 (ora al 30 giugno 2014), relativo alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni dei mercati regolamentati ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/01. In particolare, tali le disposizioni potranno applicarsi anche per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014.
La norma in commento differisce altresì i termini già previsti in ordine alla rateizzazione delle Imposte sostitutive e in ordine ad altri adempimenti normativamente previsti.
Commi da 162 a 163 – Riduzione dei tempi di deduzione dei canoni di leasing
La norma in oggetto dispone che, per i soggetti Ires, a decorrere dal 1º gennaio 2014, la deduzione dei canoni di leasing possa avvenire, in caso di beni immobili, in un tempo pari alla metà del periodo di ammortamento, per un periodo non inferiore a 12 anni, mentre per i beni mobili strumentali la deducibilità dei canoni sarà ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento invece che due terzi. Inoltre, la “Legge di stabilità” introduce un’Imposta di registro con aliquota del 4%, da calcolare sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto sulla cessione dei contratti di locazione finanziaria di immobili, anche se il trasferimento è soggetto a Iva.
Comma 164 – Imposta di registro
Modificato il Testo unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di registro, di cui al Dpr. n. 131/86. In particolare, alla lett. a) vengono assoggettate all’Imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad Iva, di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/72, mentre con la lett. b) è integrata la Parte I, della Tariffa, introducendovi l’art. 8-bis, con il quale sono assoggettate ad Imposta di registro in somma fissa del 4% i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad Iva.
Commi 165-166 – Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico
Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell’Imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, viene modificato l’art. 56, comma 6, del Dlgs. n. 446/97, escludendo dal pagamento dell’Imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le cessioni di mezzi di trasporto usati, effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, in seguito all’esercizio del riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.
Le novità dei commi 164 e 165 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Comma 167 – Trasformazione delle Imposte differite in crediti d’imposta
La norma in oggetto prevede un utilizzo più ampio della disposizione prevista dall’art. 3, comma 55, Dl. n. 55/10, estendendo la possibilità di trasformazione delle Imposte differite in crediti d’imposta anche alle quote di ammortamento relative ad avviamento e altre attività materiali. Inoltre, qualora dalla Dichiarazione Irap emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per Imposte anticipate che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d’imposta.
Comma 172 – Iva su prestazioni delle Cooperative sociali
Il comma 172 sostituisce per intero la previsione dei commi 488 e 489 dell’art. 1 della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”), prevedendo che il n. 41-bis della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72 – che in pratica “rivive” sui testi, essendo invece stato oggetto di proroga dalla normativa precedente – non si applica alle Società cooperative e loro Consorzi diversi da quelli di cui alla Legge n. 381/91. Tutto ciò in vista della riforma dei regimi Iva speciali dell’Unione europea previsti dalla Direttiva 112/2006/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006.
In sostanza la suddetta norma (aliquota Iva 4% sulle prestazioni ivi indicate) si applica alle sole Cooperative sociali e loro Consorzi che, in quanto Onlus di diritto, possono adottare alternativamente, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Dlgs. n. 460/97, il regime di esenzione Iva previsto per le prestazioni indicate ai nn. 18), 19), 20), 21), 27-ter), dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72 – in virtù anche di quanto disposto dall’art. 1, comma 331, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”) – e ciò, sia nei rapporti convenzionali con i Comuni, sia direttamente nei confronti dell’utenza.
La differenza rispetto alla normativa antecedente anche alla “Legge di stabilità 2013” è che alle Cooperative non sociali e loro Consorzi, per le prestazioni di servizio sopra indicate svolte in virtù di convenzioni o contratti di appalto stipulati con Enti Locali, si applica il regime di imponibilità Iva 22% e non più l’aliquota ridotta del 4%. Viene di fatto annullata quindi la nuova previsione di aliquota Iva 10% prevista dal (adesso abrogato) nuovo n. 127-undevicies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72. Per inciso, si ricorda che, nel corso dell’anno 2013, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta a chiarire le novità introdotte dalla “Legge di stabilità 2013”, prima con la Circolare n. 12/13, e poi con la recente Risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013. A commento di quest’ultima prassi ministeriale avevamo sottolineato in effetti come la stessa “nasceva vecchia”, per cui, al pari della precedente Circolare n. 12/13, tali chiarimenti risultano ad oggi già superati.
Comma 173 – Aliquota Iva 10% su somministrazione di alimenti e bevande
Con una modifica all’art. 20, comma 3, del Dl. n. 63/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13, dal 1° gennaio 2014 scatta l’aliquota Iva 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande operate, oltre che nei pubblici esercizi, anche tramite distributori automatici, ovunque collocati.
E’ anche stabilito che, a decorrere dalla suddetta data, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di alimenti e bevande, stipulati entro il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 63/12), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli al suddetto incremento dell’aliquota Iva.
Comma 174 – Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore ai fini Irpef
Con una modifica alla lett. d-bis) del comma 1 dell’art. 10 del Tuir (Dpr. n. 917/86), il comma 174 dispone che, a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore, che sono state assoggettate a tassazione negli anni precedenti, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’esercizio in cui è avvenuta la restituzione e, nel caso in cui la deduzione non possa aver integralmente luogo nell’anno di restituzione, negli esercizi successivi. In alternativa, il contribuente può richiedere il rimborso dell’Imposta, corrispondente all’importo non dedotto secondo le modalità definite con Dm. Mef.
Comma 178 – Tracciabilità dei pagamenti per servizi di pubblicità
La norma in oggetto dispone che l’acquisto di servizi di pubblicità on-line deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la Partita Iva del beneficiario.
Comma 201 – “Fondo per i nuovi nati”
Per sostenere le famiglie a basso reddito che hanno avuto o adottato un bambino, viene istituito per l’anno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un “Fondo per i nuovi nati”, costituito dalle risorse del “Fondo per il credito per i nuovi nati”, di cui all’art. 4 del Dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/09, e all’art. 12 della Legge n. 183/01, che è contestualmente soppresso. Le modalità per accedere alle risorse saranno rese note tramite Dpcm., da emanare di concerto con il Mef.
Comma da 202 a 204 – “Fondi per emergenza immigrazione”
Comma 202 – La norma interviene sull’art. 23, comma 11, del Dl. n. 95/12 (c.d. “Spending Review 2”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, incrementando di 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 il Fondo istituito per fronteggiare l’emergenza umanitaria scaturita nel 2011 in conseguenza dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa e dichiarata con Dpcm. 12 febbraio 2011.
Comma 203 – Viene incrementato di 40 milioni di Euro per l’anno 2014 il “Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, istituito – ai sensi dello stesso art. 23, comma 11, del Dl. n. 95/12 – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Comma 204 – Al fine di consentire la realizzazione di iniziative volte all’integrazione degli immigrati nei Comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unitá, è inoltre incrementato di 3 milioni di Euro per l’anno 2014 il “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”di cui all’art. 1-septies del Dl. n. 416/89, convertito con modificazioni dalla Legge n. 39/90.
Comma 205 – Rifinanziamento 2014 del “5 per mille”
Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del “5 per mille” nell’anno 2014 sono quantificate nell’importo di Euro 400 milioni, e le disposizioni contenute nel Dpcm. 23 aprile 2010,si applicano anche all’esercizio finanziario 2014 ed i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015.
Comma 206 – Destinazione “8 per mille”
Il comma 206 interviene sull’art. 48, comma 1, della Legge n. 222/85, aggiungendo, alla lista delle possibili destinazioni delle quote del cosiddetto “8 per mille” di cui all’art. 47, comma 2, della stessa Legge (interventi straordinari per fame nel mondo, calamitá naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) anche quella di “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica”.
Commi da 209 a 212 – Lavoratori socialmente utiliCon l’obiettivo di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con i lavoratori socialmente utili e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con Dpcm., di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro dell’Interno, da emanare entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2014, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell’entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, saranno individuate le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato di tale tipologia di lavoratori. Inoltre, dal 1° gennaio 2014, è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, a pena di nullità delle medesime. Le risorse finanziarie sono assegnate ai Comuni che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87, per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del Patto di stabilità interno e dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06.Le modalità ed i criteri di assegnazione delle risorse verranno stabiliti con Dm. Lavoro e Politiche sociali, di concerto con il Mef e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con priorità per i Comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, i Comuni sono tenuti a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell’Ente, l’entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l’effettiva sostenibilità dell’onere a regime ,assicurando la graduale riduzione del personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.Comma 213 – Rapporti di lavoro a tempo determinato negli Enti territoriali delle Regioni a statuto specialeViene aggiunto un periodo al comma 9-bis dell’art. 4 del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 135/13, prevedendo particolari misure per la proroga dei contratti a tempo determinato negli Enti territoriali delle Regioni a statuto speciale.
Più nel dettaglio, per tali Enti sono fatte salve le disposizioni previste dall’art. 14, comma 24-ter, del Dl. n. 78/10, per consentire l’attuazione dei processi di stabilizzazione, in ogni caso nel rispetto del Patto di stabilità. E per tali fini, gli Enti territoriali delle Regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell’eventuale contributo regionale attribuito nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell’adozione delle previste misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo, mentre la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), e dell’art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/08, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lett. d) del comma 26 dell’art. 31 della Legge n. 183/11, mentre per il 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 dell’art. 4-bis del Dl. n. 101/13.
Comma 214 – Attività socialmente utiliI rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di “Attività socialmente utili”(Asu) possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08, nonché a quelle di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10, nelle more dell’adozione del Decreto di cui al comma 209, che dovrà individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, e tenuto conto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità.
Comma 218 – Pari opportunità
Disposto il rifinanziamento (nella misura di 500.000 Euro per l’anno 2014, a valere sul “Fondo sociale per occupazione e formazione” di cui al Dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/09) del “Fondo nazionale per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità”, di cui all’art. 18 del “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (Dlgs. n. 198/06).
Comma 260 – Rifinanziamento alle Regioni di risorse finanziarie per misure relative al programma di interventi in materia di istruzione
Per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione ex art. 2, comma 47, della Legge n. 203/08 (“Finanziaria 2009”), è autorizzata la spesa di 220 milioni di Euro per l’anno 2014, esclusa dal Patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di Euro per l’anno 2014.
Commi 268 e 269 – Personale dipendente del Garante per la protezione dei dati personali
E’ previsto un incremento di 12 unità per il ruolo organico dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. A tal fine il Garante può indire, entro il 31 dicembre 2016 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l’Ufficio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno 3 anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante.
Comma 286 – Riforma Catasto
Per consentire la realizzazione della riforma del Catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 40 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.
Commi 303-305 – Semplificazione delle procedure amministrative e modalità innovative di finanziamento per l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi
Si prevedono, oltre all’attivazione di un “Fondo di garanzia” di 10 milioni di Euro per l’anno 2014, 15 milioni per il 2015 e 20 per il 2016, utile ad “assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonchè per il loro sviluppo e ammodernamento”, anche la semplificazione delle procedure amministrative e modalità innovative di finanziamento per favorire l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi. Il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune interessato uno studio di fattibilità, con valenza di progetto preliminare, corredato di un piano economico-finanziario e dell’accordo con una o più Associazioni o Società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il Comune, previa Conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta. Sulla base dell’approvazione di cui sopra, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo. Il Comune, previa Conferenza di servizi decisoria, delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell’opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima. In caso di superamento dei termini sopra indicati, sono previsti poteri sostitutivi differenziati in base al numero dei posti degli impianti. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione, invitando alla gara anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Vengono dichiarate applicabili, nei limiti della compatibilità, le previsioni del “Codice dei Contratti” in materia di finanza di progetto. Gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.
Comma 310 – Portale “Normattiva”
Con l’obiettivo di finanziare le iniziative finalizzate alla gestione e all’implementazione del portale “Normattiva” volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonchè a fornire strumenti per l’attività di riordino normativo, il Fondo di cui all’art. 107 della Legge n. 388/00 è incrementato di Euro 1.500.000 per l’anno 2014, di Euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e di Euro 800.000 a decorrere dall’anno 2017.
Comma 316 – Costi della politica
In merito al “contenimento delle spese relative all’esercizio dell’attività politica” ex art. 3 del Dl. n. 54/13, al comma 1-bis – “coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall’art. 2 della Legge 8 aprile 1952, n. 212, con l’indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 1 della Legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 della Legge 9 novembre 1999, n. 418” – si prevede ora che, “in ogni caso, anche a seguito dell’opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 della Legge n. 418/99, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell’Amministrazione di appartenenza”.
Comma 321 – Agcm e Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
Il comma 321 dispone che, sia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Autorità per l’Energia e Autorità per le Comunicazioni) assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10% rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente nè deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall’Organo di controllo interno delle predette Autorità.
Comma 322 – Obiettivo di contenimento di finanza pubblica e Cciaa
Modificando il comma 6 dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, si prevede che, per garantire la partecipazione del Sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Cciaa, l’Unioncamere e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l’eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato, mentre il Collegio dei revisori dei conti dei singoli Enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.
Comma 323 – Commissione di garanzia dell’attuazione delle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei “servizi pubblici essenziali”E’ prevista la possibilità, per il personale di ruolo della P.A. in servizio in posizione di comando presso laCommissione di garanzia dell’attuazione delle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei “servizi pubblici essenziali” alla data del 30 giugno 2013, di essere trasferito, su domanda, alla Commissione e di essere inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Comma 325 – Gestione commissariale delle Province
La disposizione integra l’art. 1, comma 115, della Legge n. 228/12 e stabilisce che, nei casi in cui, in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, si verifichino la scadenza naturale del mandato degli Organi delle Province, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli Organi provinciali, sia nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 141 del Tuel, per la provvisoria gestione dell’Ente.
Comma 338 – Principi di contenimento della spesa per la Banca d’Italia
La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo.
Comma 339 – Spese per accertamenti medico-legaliA decorrere dall’anno 2014, la quota delle risorse da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con Dm. Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le singole Regioni provvedono all’assegnazione delle rispettive quote in tal modo determinate agli Enti da esse vigilati.
Comma 342 – Acquisizione di beni e servizi attraverso Consip Spa quale centrale di committenza
Viene modificato l’art. 29, comma 1, del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consentiva alle Amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip Spa, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Il comma 342 in esame, avendo soppresso nella suddetta disposizione le parole “al di sopra della soglia di rilievo comunitario”, ha reso possibile, per le sopra specificate Amministrazioni pubbliche centrali, di avvalersi di Consip Spa quale centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi a prescindere dal relativo importo, vale a dire, sia al di sopra che al disotto della soglia di rilievo comunitario.
Comma 343 – Eccezioni all’obbligo per i piccoli Comuni di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
E’ aggiunto un periodo al comma 3-bis dell’art. 33 del “Codice dei Contratti”, prevedendo così delle eccezioni all’obbligo, imposto dalla suddetta norma ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici, oppure, in alternativa, di effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/99, e il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 328 del Dpr. 5 ottobre 2010, n. 207. Viene previsto infatti che le suddette disposizioni non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 ed al secondo periodo del comma 11 dell’art. 125 del “Codice dei Contratti”, che consentono l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento rispettivamente per i lavori e per i servizi o le forniture di importo inferiore a 40.000 Euro.
Commi da 346 a 351 – Finanziamenti ed agevolazioni fiscali per eventi calamitosi
Le norme riconoscono finanziamenti ed agevolazioni fiscali da riconoscere a cittadini ed imprese per il verificarsi di eventi calamitosi in numerose zone del territorio italiano.
Comma 352 – Riduzione della dotazione del “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani”
Viene ridotto da 6 a 5 milioni di Euro il “Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani”, volto a finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali. Questi devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli Enti interessati.
Commi da 353 a 366 – Contributi vari ed agevolazioni fiscali per eventi calamitosi
Le norme riconoscono contributi vari ed agevolazioni fiscali da riconoscere a cittadini ed imprese per il verificarsi di eventi calamitosi in numerose aree della Penisola.
Commi da 367 a 373 – Ricostruzione post-sisma in Emilia Romagna
Per favorire la ricostruzione, il ripristino delle condizioni di vita standard e la ripresa delle regolari attività economiche, i commi da 367 a 373 della “Legge di stabilitá 2014” introducono una serie di disposizioni rivolte ai Comuni emiliani colpiti dal sisma del maggio 2012.
Comma 367 – Nello specifico, il comma 367 dispone la proroga fino al 2015 della possibilità, per i Comuni colpiti dal sisma (di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 74/12) e per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, di assumere, rispettivamente, fino a 170 e 50 dipendenti, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, Legge n. 296/06, e di cui al comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/10.
Comma 368 – Le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma sono inoltre escluse dai vincoli di cui all’art. 12, comma 1-quater, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, che dispone l’impossibilità di “acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti”.
Commi da 369 a 373 –Per favorire la ricostruzione e la riqualificazione dei centri storici danneggiati dal terremoto del 2013, sono inoltre previsti una serie di finanziamenti destinati:
a) agli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del Dl. n. 74/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/12;
b) all’acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell’eventuale potenzialitá edificatoria qualora per finalitá di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un’area giá pianificata ai fini edificatori;
c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attivitá produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con prioritá per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
d) all’acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei Comuni di cui al comma 369.
Commi da 374 a 376 – Contributi vari per eventi calamitosi
Le norme dispongono la copertura finanziaria dei contributi da erogare per il susseguirsi di eventi calamitosi in numerose aree della Penisola.
Comma 379 – Rifinanziamento del “Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio”
Per l’anno 2014 sono stati stanziati Euro 30 milioni a valere sul “Fondo per la tutela dell’ambiente e della promozione dello sviluppo del territorio”, da utilizzarsi prioritariamente per interventi di messa in sicurezza del territorio.
Commi 388 e 389 – Divieto di rinnovo contratti di locazione di immobili
Comma 388 -Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, il comma 388 dispone che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni inserite nell’Elenco Istat del 24 luglio 2010 (recante “Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 196/09”), potranno essere rinnovati qualora l’Agenzia del Demanio, nell’ambito delle proprie competenze, non abbia espresso il proprio nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale l’Amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Agenzia del Demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.
Comma 389 -Il comma 389 invece esclude l’applicazione di tale divieto per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei Fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’art. 4 del Dl. n. 351/01, nonché degli immobili di proprietà di terzi aventi causa da detti Fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi. E’ appena il caso di ricordare che il comma in oggetto, modificato dal Dl. n. 151/13, originariamente escludeva i contratti sopra indicati anche dall’applicazione del comma 1 dell’art. 2-bis del Dl. n. 120/13, in materia di recesso dai contratti di locazione di immobili.
Commi 391– Programma straordinario di cessione di immobili pubblici
Entro il 2 marzo 2014 il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/97, le competenti Commissioni parlamentari e la Società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell’art. 33, del Dl. n. 98/11, al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare, definisce un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della Difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a Euro 500 milioni annui.
Comma 392 – Facoltà di decurtazione del 50% del valore venale nelle cessioni di aree a cura dei Comuni
Il comma 392 inserisce, nel testo del comma 48 dell’art. 31 della Legge n. 488/99, un inciso, per il quale, nell’ambito delle disposizioni di cui ai commi da 45 a 48 della stessa Legge n. 488/99 – “i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, comma 4, della medesima Legge n. 865/71. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’art. 8, commi 1, 4 e 5, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48” – La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48” – il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio Ufficio Tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato, secondo il nuovo comma 392, “attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50%”, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. “Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.
Commi da 398 a 401 – Consultazioni elettorali solo di domenica
A decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente, sono stati coordinati e anticipati i tempi previsti per le procedure successive allo scrutinio previste da altre disposizioni – art. 73, comma 2, Testo unico di cui al Dpr. n. 361/57; art. 22, comma 6, Testo unico di cui al Dlgs. n. 533/93; art. 2, comma 1, lett. c), del Dl. n. 161/76; art. 5, comma1, lett. b), del Dl. n. 161/76; art. 20, comma 2, lett. b) e c), della Legge n. 108/68.
La previsione per spese per consultazioni elettorali è ridotta di Euro 100 milioni dall’anno 2014; i risparmi sono ottenuti, oltre che con la riduzione dell’apertura dei seggi elettorali, con la riduzione dei rimborsi ai Comuni e del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni, con l’accorpamento al turno elettorale successivo della ripetizione delle elezioni in caso di annullamento delle precedenti con Sentenza a titolo definitivo, con la previsione di una minore apertura straordinaria degli Uffici comunali per sottoscrivere da parte dei cittadini le liste dei candidati per le Elezioni regionali e per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il loro rinnovo, con una riduzione degli speciali spazi per l’affissione di manifesti elettorali, con l’obbligo di nominarePresidente di seggio un residente del Comune in cui sono ubicati gli Uffici elettorali di Sezione, nonché con la riduzione del formato delle schede elettorali.
Comma 406 – Nessun adeguamento dei compensi per invio Dichiarazione 730
Integrando il comma 32 dell’art. 4 della Legge n. 183/11 (“Legge di stabilità 2012”), per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013, ed ora anche quelle “negli anni 2015 e 2016”, non si procede all’adeguamento dei compensi previsto dall’art. 38, comma 3, del Dlgs. n. 241/97.
Comma 420 – Numero massimo dei componenti degli Organi di amministrazione di Istituzioni culturali
Al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, ferma restando che la maggioranza deve in ogni caso essere costituita da membri designati dai fondatori pubblici, la norma stabilisce che il limite massimo di 5 componenti degli Organi di amministrazione, previsto dall’art. 6, comma 5, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, non si applica alle Istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.
Comma 423 – Fabbisogni standard
Per completare l’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi da Regioni ed Enti Locali, finalizzata all’introduzione di comportamenti virtuosi negli Enti Locali, è autorizzata la spesa di Euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Commi da 427 a 429 – “Spending Review”
E’ disposto che, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all’art. 49-bis, comma 1, del Dl. n. 69/13, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario per la “Spending Review”, entro il 31 luglio 2014 dovranno essere adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell’uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle Amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, almeno pari ad Euro 600 milioni nel 2015 e ad Euro 1.310 milioni per gli anni 2016 e 2017.
In ordine a tali misure, il Commissario sarà chiamato a riferire trimestralmente al Comitato interministeriale e, con una apposita Relazione annuale, alle Camere.
Al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell’Amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 2 marzo 2014, con uno o più Regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dovranno essere adottate misure volte all’unificazione in un unico Archivio telematico nazionale di tutti i dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel Pubblico registro automobilistico e nell’Archivio nazionale dei veicoli. Spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all’individuazione delle relative procedure.
A seguito di tali misure, Regioni e Province autonome dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica, pari a complessivi Euro 344 milioni. Allo stesso modo, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni, mediante le percentuali del Patto di stabilità interno, recate dall’art. 31, ai commi 2 e 6, della Legge n. 183/11, assicureranno un contributo di Euro 275 milioni annui e le Province un contributo pari ad Euro 69 milioni annui.
Commi da 431 a 435 – “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”
Le norme in oggetto istituiscono apposito Fondo destinate alla riduzione della pressione fiscale, che sarà finanziato, a decorrere dal 2014, dall’ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’art. 49-bis, Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, e dall’ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del “Documento di economia e finanza”, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Le risorse assegnate al Fondo saranno annualmente utilizzate per incrementare, in ugual misura, le deduzioni Irap e le detrazioni Irpef.
Per inciso, dall’alimentazione del Fondo in oggetto risultano esclusi, sia gli effetti derivanti dai commi da 431 a 435 sopra commentati, che quelli risultanti dal comma 430 (“variazioni delle aliquote e risuzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni di Euro per l’anno 2015, 7.000 milioni di Euro per l’anno 2016 e 10.000 milioni di Euro a decorrere dal 2017”).
Comma 440 – Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Integrando l’art. 12, comma 20, del Dl. n. 95/12, si precisa che, “restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli artt. 141 e 142 del Regolamento per l’esecuzione del predetto Testo unico di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese”. Restano validi gli atti comunque adottati dalle citate Commissioni prima della data di entrata in vigore della presente Legge n. 147/13.
Comma 451 – Proventi parcheggi a pagamento
La norma integra l’art. 7, comma 7, del “Codice della Strada”, disponendo che i proventi derivanti dei parcheggi a pagamento, oltre che all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento, vengano destinati anche a interventi per il finanziamento del “Trasporto pubblico locale” e ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
Comma 452– Indennità di vacanza contrattualeL’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017, erogata ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, viene stabilita in quella in godimento al 31 dicembre 2013.Commi 453-455 – Contratti collettiviViene integrato il comma 17 dell’art. 9 del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, prevedendo la possibilità di procedere alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.
Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Comma 456 – “Fondo salario accessorio”E’ prorogato fino al 31 dicembre 2014 il vincolo del tetto del 2010 al “Fondo salario accessorio”.In pratica, viene prorogata la scadenza prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010. Viene inoltre aggiunto al medesimo comma 2-bis che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.Comma 457 – Riduzione compensi per gli Avvocati della P.A.A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati in favore dei dipendenti delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte, a seguito di Sentenza favorevole per le Pubbliche Amministrazioni, sono corrisposti nella misura del 75%.
Comma 460-462 – Turnover e mobilità per le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della Legge n. 296/06
I commi 460, 461 e 462 riformulano alcune disposizioni su turnover, assunzioni e mobilità per le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 523, della Legge n. 296/06 – “le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli Enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, dalle quali sono esclusi gli Enti Locali.
Commi 471, 472, 474 e 475 – Trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni
Comma 471 – A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui all’art. 23-ter del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11, in materia di trattamenti economici massimi, si applicano a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti anche con le Autorità amministrative indipendenti e non più solo con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, tra cui figurano gli Enti Locali, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo Decreto legislativo.
Comma 472 – Sono estese le suddette limitazioni anche agli emolumenti dei componenti degli Organi di amministrazione, direzione e controllo delle Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, tra cui vi sono gli Enti Locali, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
Comma 474 – Si stabilisce che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e quindi anche per gli Enti Locali, siano annualmente versate al “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato” ai sensi del comma 4 del medesimo art. 23-ter e, per le restanti Amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, e quindi per le Autorità indipendenti, restano invece acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
Comma 475 – Si dispone che le Regioni adeguino, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge n. 147/13, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474.
Commi 483, 484, 485, 486, 487, 489 – Trattamenti pensionistici
Comma 483 – Il comma 483 dispone la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, della Legge n. 448/98, che per il triennio 2014-2016 deve effettuarsi solo per quote di reddito da pensione progressivamente ridotte via via che gli importi dei trattamenti pensionistici superano di più volte quello minimo stabilito dall’Inps. Sono ridotte l’indennità di buonuscita, l’indennità di premio di servizio, il trattamento di fine rapporto e ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum e comunque denominata, spettanti a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego, per i soggetti che maturano i requisiti di pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014, previste ai sensi dell’art. 12, comma 7, del Dl. n. 78/10. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente Legge n. 147/13 per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
Comma 486 -Il comma 486 dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di 3 anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps, sia dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie.
Comma 487 -Ai sensi del comma 487, i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sulla base dei principi di cui al precedente comma 486 sono versati dagli Organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al “Fondo nazionale di garanzia” di cui al precedente comma 48.
Comma 489 – Il comma 489 dispone che le Amministrazioni e gli Enti pubblici, compresi nell’Elenco Istat di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, non possono erogare a soggetti già titolari di trattamenti pensionistici di gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato dall’art. 23-ter, comma 1, del Dl. n. 201/11, il quale stabilisce, come parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione.
Comma 491 – Gestione separata
La norma modifica l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, aumentando dal 21% al 22 % per il 2014 e dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota contributiva pensionistica e la corrispondente aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche relative ai soggetti iscritti alla “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
Per inciso, per quanto invece riguarda i lavoratori autonomi, titolari di Partita Iva che sono iscritti alla “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, rimane del 27% invece che aumentare al 28%, come stabilito dal comma 744 della stessa Legge n. 147/13.
Comma 492 – “Fondo interventi strutturali di politica economica”
È disposta la riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” di cui all’art. 10, comma 5, del Dl. n. 282/04, in misura pari ad Euro 89 milioni per il 2014, Euro 113 milioni per il 2015, Euro 162 milioni per il 2016, Euro 72 milioni per il 2017, Euro 46 milioni per il 2018 ed Euro 12 milioni per il 2019.
Commi da 496 a 527 – Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome e definizione dei rapporti tra ciascun Ente e lo Stato in attuazione dei principi di solidarietà
Vengono ridefiniti gli obiettivi per gli anni 2014-2017, sia per le Regioni a statuto ordinario che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, al fine di porre ulteriori limiti al tetto di spese complessive consentito; comunque, dal calcolo degli obiettivi vengono escluse determinate tipologie di spese.
Per le Regioniè stata soppressa una delle 2 modalità di calcolo del tetto di spesa complessiva ai fini del Patto di stabilità interno, quella in termini di competenza finanziaria.
Le norme abrogano la particolare disciplina prevista in caso di superamento degli obiettivi del Patto determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, che prevedeva la non applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui la Regione stessa procedesse ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario.
Posticipano al 2015 l’avvio del c.d. “Patto regionale integrato“, ossia la possibilità per ciascuna Regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del Patto di stabilità e quelli degli Enti Locali del proprio territorio, e conseguentemente viene estesa al 2014 e 2015 l’applicazione delle altre misure di flessibilità del Patto di stabilità.
Per il 2014 è stabilito un concorso aggiuntivo agli obiettivi di finanza pubblica per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
Negli anni 2014 e 2015 le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico del Patto di stabilità attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico.
E’ stata prevista la possibilità che le Regioni a statuto speciale e le Regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all’equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, sono riservate all’Erario, per un periodo di 5 anni (2014/2015), le maggiori entrate loro spettanti derivanti dalle norme del Dl. n. 138/11 e del Dl. n. 201/11.
Le disposizioni transitorie riguardanti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non saranno applicate o cesseranno qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna Autonomia speciale in merito all’adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza.
Vengono poi apportate modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti la competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale e il finanziamento da parte delle 2 Province autonome dei progetti a sostegno dei Comuni di altre Regioni confinanti.
Sono disciplinate le modalità di recupero delle quote di gettito dei tributi locali riservato allo Stato (tra cui l’Imu), in relazione ai Comuni dei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 521).
Con il comma 514 si recano modifiche all’art. 10 dello statuto della Regione Sardegna, con l’obietto di consentire alla Regione stessa una maggiore manovrabilità della leva fiscale; con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, la Regione Sardegna potrà disporre agevolazioni, esenzioni e detrazioni d’imposta, nonché modificare le aliquote in aumento o in diminuzione.
Infine, segnaliamo (comma 509) che, in materia di Addizionale regionale all’Irpef, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3, 4, 5 e 6, del Dlgs. n. 68/11, potranno essere applicate solo a decorrere dal 2015.
Comma 528 – Limite indebitamento Regioni a statuto ordinario
Il comma 528 reca modifiche alle norme sul limite all’indebitamento per le Regioni a statuto ordinario, ampliando il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20%, posto come limite all’indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”.
Comma 529 – Stabilizzazione del personale delle Regioni
Il comma 529 consente alle Regioni, a determinate condizioni – non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi 5 anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purchè con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata – di “procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato”.
Comma 530 – Obblighi di gestione associata delle “funzioni fondamentali”
La norma modifica l’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/10, relativo all’obbligo di gestione associata di funzioni previsto dall’art. 14, comma 28, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d’Italia.
Il comma 31-ter richiamato disponeva l’obbligo di gestione associata di almeno 3 funzioni fondamentali, come individuate ai sensi del comma 27, dello stesso art. 14, entro il 1° gennaio 2013, e delle restanti funzioni entro il 1° gennaio 2014. In forza delle modifiche apportate dalla norma in commento, è disposto che i Comuni di cui al comma 28 sopra indicato, entro il 30 giugno 2014, dovranno gestire in forma associata altre 3 “funzioni fondamentali” di cui al comma 27, mentre le restanti “funzioni fondamentali” entro il 31 dicembre 2014.
Commi 532 a 549 – Patto di stabilità interno degli Enti Locali
I commi di riferimento introducono numerose novelle alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti Locali, applicabile alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la determinazione dei nuovi saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo da parte degli Enti Locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa Euro 344 milioni. Per gli Enti Locali sono previste anche misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del Patto, con l’esclusione dai vincoli di determinate tipologie di spese. Esclusi dai vincoli del Patto di stabilità anche i pagamenti in conto capitale per incentivare gli investimenti effettuati dagli Enti Locali.
Si riportano il dettaglio delle singole disposizioni.
Comma 532 – Le modifiche apportate dal comma 532 all’art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11, determinano un decremento negli anni delle percentuali utili per il calcolo dello specifico obiettivo di saldo finanziario, che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata, rispettivamente, negli anni 2006-2008 per l’anno 2012, e negli anni 2007-2009 per l’anno 2013, e negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017, così come desunta dai certificati di conto consuntivo.
Per le Province, le nuove percentuali sono pari al 16,5% per l’anno 2012, al 18,8% per l’anno 2013, al 19,25% per gli anni 2014 e 2015, ed al 20,05% per gli anni 2016 e 2017.
Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le percentuali sono ora pari al 15,6% per l’anno 2012, al 14,8% per l’anno 2013, al 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 14,62% per gli anni 2016 e 2017, mentre per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali sono pari al 12% per l’anno 2013, al 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 14,62% per gli anni 2016 e 2017.
Comma 533 – Ai fini del Patto di stabilità interno, sono aggiunti dal comma 533 all’art. 31, i commi 2-quater e 2-quinquies, con i quali è anche stabilito che la determinazione della popolazione di riferimento per l’assoggettamento al Patto di stabilità interno dei Comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dall’art. 156, comma 2, del Tuel. Inoltre, viene prevista, per i Comuni e per il solo esercizio 2014, una misura correttiva volta a contenere la distanza tra l’obiettivo del Patto di stabilità derivante dall’applicazione delle nuove percentuali e quello calcolato con le precedenti modalità entro un tetto massimo del 15%. Per l’anno 2014, l’obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall’applicazione delle nuove percentuali è rideterminato con Dm. Mef, da emanare entro il 31 gennaio 2014, che appunto dovrà garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con la normativa previgente.
Comma 534 – Sono aggiornate con il comma 534 le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli Enti Locali che risulteranno “non virtuosi” negli anni 2014-2017, ai fini del ricalcolo del loro saldo obiettivo (art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11).
L’art. 31, comma 6, della Legge n. 183/11, ora prevede che, per l’anno 2014, le Province ed i Comuni che non partecipano alla sperimentazione applicano le percentuali di miglioramento del saldo obiettivo del Patto (art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11), come rideterminate con Dm. Mef, mentre per i restanti anni, le Province ed i Comuni “non virtuosi” ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Dl. n. n. 98/11, applicano le percentuali di miglioramento del saldo obiettivo del Patto (art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11), come rideterminate con Dm. Interno da emanare in attuazione dell’art. 20, comma 2, del Dl. n. n. 98/11.
Le percentuali di cui ai periodi precedenti non possono essere superiori, rispettivamente:
– per le Province, al 19,8% per il 2013, al 20,25% per gli anni 2014 e 2015 e al 21,05% per gli anni 2016 e 2017;
– per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al 15,8% per l’anno 2013, al 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 15,62% per gli anni 2016 e 2017;
– per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, al 13% per l’anno 2013, al 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 15,62% per gli anni 2016 e 2017.
Sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno degli Enti territoriali, per il solo anno 2014, per un importo pari a Euro 500 milioni, i pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2014 da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, sono ridotti gli obiettivi del Patto di stabilità interno dei Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, con contestuale aumento degli obiettivi del Patto per i Comuni associati non capofila. A tal fine, l’Anci comunica al Mef, entro il 30 marzo di ciascun anno mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del Patto per ciascun Comune, sulla base delle istanze prodotte dai Comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.
Comma 535 – Per l’anno 2014 viene introdotta dal comma 535 l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del Patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle Province e dai Comuni per un importo complessivo di Euro 1.000 milioni, che viene ripartito in Euro 850 milioni per i Comuni e Euro 150 milioni per le Province. Tali importi sono quelli relativi ai pagamenti in conto capitale sostenuti alla data del 30 giugno 2014, riferiti a stati di avanzamento lavori o obbligazioni giuridiche posti in essere nel primo semestre del 2014; i maggiori spazi finanziari verranno distribuiti tra i singoli Enti in proporzione al rispettivo obiettivo di saldo finanziario.
Comma 536 – Una quota pari a Euro 10 milioni è destinata a garantire spazi finanziari ai Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013. Entro il 30 gennaio 2014, un Decreto Mef dovrà stabilire il riparto dei predetti spazi tra i singoli Comuni (comma 536).
Comma 537 – La nuova norma aggiunta dal comma 537 nell’art. 31 della Legge n. 183/11 dispone in favore del Comune di Campione d’Italia una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario per le spese sostenute dall’Ente negli anni 2014, 2015 e 2016 con riferimento alle peculiarità territoriali dell’exclave, come elencate nel Dm. Interno 6 ottobre 1998, Prot. n. 09804529/15100-525.
Commi 538 e 539 – I commi 538 e 539recano modifiche alla disciplina del Patto di stabilità volte all’informatizzazione delle procedure per il monitoraggio del suo rispetto. Sono modificati i commi 19 e 20, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, e così individuano il nuovo indirizzo web per il Patto di stabilità, prevedono la firma digitale delle comunicazioni di monitoraggio e dispongono che la trasmissione per via telematica della certificazione del saldo finanziario di competenza mista assuma valore giuridico, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Dlgs. n. 82/05.
Comma 540 – E’ disciplinata, con il comma 540, la decorrenza dell’assoggettamento alle regole del Patto degli Enti Locali di nuova istituzione. Gli Enti Locali istituiti a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dal 2014 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima. Gli Enti Locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano, come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell’anno 2011.
Comma 541 – Sono previste, dal comma 541, norme volte ad anticipare i termini per l’attivazione delle procedure relative ai c.d. “Patti di solidarietà” tra Enti territoriali, al fine di consentire agli Enti Locali coinvolti nelle procedure del “Patto regionale verticale”, anche “incentivato”, o al “Patto orizzontale nazionale”, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici.
La modifica al comma 125, dell’art. 1, della Legge n. 228/12, in merito al “Patto regionale verticale”, anticipa dal 31 maggio 2014 al 15 marzo 2014 il termine per le Regioni per comunicare al Mef, con riferimento a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Comma 542 – Le modifiche apportate, dal comma 542, all’art. 1, comma 123, della Legge n. 228/12, stabiliscono che, a partire dal 2014, la distribuzione di spazi finanziari per il “Patto regionale verticale” di spettanza dei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti è permessa fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Eventuali spazi non assegnati sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna Regione al Mef, affinché siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le Regioni che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.
Comma 543 – Dal comma 543 sono state anticipate dal 15 settembre al 1º marzo di ciascun anno le dichiarazioni degli Enti Locali da trasmettere all’Anci e all’Upi, alle Regioni e alle Province autonome, circa l’entità dei pagamenti che possono essere effettuati nell’anno ai fini del “Patto regionale verticale”; conseguentemente, è anticipata dal 31 ottobre al 15 marzo anche la scadenza per comunicare, da parte delle Regioni al Mef, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Comma 544 – Il comma 544 modifica l’art. 4-ter del Dl. n. 16/12, e anticipa al 15 giugno di ciascun esercizio il termine stabilito per la comunicazione da parte degli Enti Locali al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – dell’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso con riferimento al “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale”; la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente al sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. In caso di eccedenza delle richieste di spazi finanziari rispetto a quelli resi disponibili, viene anticipata al 10 luglio la data ultima per l’aggiornamento, da parte della RgS, del prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.
Comma 545 – Con le modifiche apportate dal comma 545, l’art. 1, comma 12, della Legge n. 220/10, ora prevede che, con Dm. Mef, sarà autorizzata la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti Locali in base ai criteri ivi definiti con riferimento all’applicazione della sanzione per mancato raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno, operata a valere sul “Fondo di solidarietà comunale”, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai Comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.
Commi 546-548 – Con i commi da546 a 548sono stati esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno, per un importo complessivo di Euro 500 milioni, i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli Enti territoriali: per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle Regioni in favore degli Enti Locali e delle Province in favore dei Comuni; per debiti in conto capitale riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro il 31 dicembre 2012. Per permettere la distribuzione delle esclusioni di cui sopra tra i singoli Enti territoriali, i Comuni, le Province e le Regioni comunicano al sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della RgS, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari (comma 547). Con Dpcm., entro il 28 febbraio 2014, sono individuati per ciascun Ente Locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità interno.
Comma 549 – Il comma 549 stabilisce sanzioni in caso di mancata richiesta di spazi finanziari ai fini del Patto di stabilità. La Corte dei conti, su segnalazione dell’Organo di revisione dell’Ente Locale di riferimento, esercita l’azione nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e con le modalità di cui al suddetto comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Nei confronti dei suddetti Responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Ai Revisori che ritardano o omettano di segnalare la citata inadempienza, la Corte dei conti commina una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi delle sanzioni sono acquisiti al bilancio dell’Ente Locale e le Sentenze di condanna dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente Locale fino a quando non siano state eseguite per l’intero importo.
Comma 550 – Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sugli Organismi partecipati dalla P.A., contenute nei commi da 551 a 562
Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle Aziende speciali, alle Istituzioni e alle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico di cui al Dlgs. n. 385/93, nonché le Società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
Commi da 551 a 555 – Efficienza gestionale, perdite di esercizio degli Organismi partecipati e riflessi sui bilanci delle Amministrazioni locali
Comma 551 – Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, a prescindere quindi dal verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 Cc., le Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo, in apposito Fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le Società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio da prendere come riferimento è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle Società che svolgono “servizi pubblici a rete e di rilevanza economica”, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’art. 2425 Cc.. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nelle ipotesi in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l’importo accantonato ai sensi del presente comma viene reso disponibile agli stessi Enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
Comma 552 – Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
- l’Ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lett. b);
- l’Ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.
Comma 553 – A decorrere dall’esercizio 2014, i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche Amministrazioni locali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali saranno individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 13 della Legge n. 196/09, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali, i parametri standard di riferimento saranno costituiti dai prezzi di mercato.
Comma 554 – A decorrere dall’esercizio 2015, le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche Amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici di servizi che rappresentano una quota superiore all’80% del valore della produzione, che nei 3 esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli Organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per 2 anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli Amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’Ente controllante.
Comma 555 – A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle Società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.
Comma 556 – Procedura di affidamento di contratti di servizio pubblico a privati
All’art. 18, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 422/97, viene stabilito che le Società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli artt. 5 e 8, paragrafo 3, del Regolamento (Ce) n. 1370/07 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007 (che dispongono in termini di obblighi e modalità di procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di soggetti gestori/partner privati) e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle Imprese affidatarie del servizio, oggetto di procedura concorsuale.
Commi 557, 558, 559 – Vincoli assunzionali, limiti alle dinamiche di spesa del personale e per consulenze
Comma 557 – La norma riscrive il comma 2-bis dell’art. 18 del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08. Viene ora prevista l’applicazione dei divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l’Amministrazione controllante, anche alle Aziende speciali, alle Istituzioni ed alle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istat ex comma 5 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. La norma stabilisce inoltre che si applicano agli stessi soggetti giuridici altresì le disposizioni che fissano, a carico delle rispettive Pubbliche Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’Ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando il mantenimento del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, a livello di “gruppo”, entro i limiti del 50% secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, le Società che gestiscono “servizi pubblici locali a rilevanza economica” sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste Società, l’Ente Locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Sempre fermo restando quanto previsto dall’art. 76, comma 7 sopra citato, gli Enti Locali di riferimento possono escludere, con propria motivata Deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale le singole Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi complessivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.
Comma 558 – All’art. 76 del citato Decreto-legge n. 112/08, che disciplina il rapporto tra spese del personale e spese correnti a livello di “gruppo”, il comma 7 è così modificato:
- ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo, si calcolano le spese sostenute anche dalle Aziende speciali e dalle Istituzioni;
- viene stabilita la procedura, da concludersi entro il 30 giugno 2014, con Dpcm., su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, d’intesa con la Conferenza unificata, per modificare la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. Si tratta della percentuale del rapporto spese del personale e spese correnti che non può attestarsi sopra il 50%, pena il blocco totale delle assunzioni, esteso a livello di “gruppo”.
Comma 559 – All’art. 3-bis del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
– il comma 5, che assoggettava al Patto di stabilità interno le Società “in house”, è abrogato;
– al comma 6, viene ora previsto, anziché un rinvio dinamico, per le Società “in house”,alle disposizioni che genericamente stabilivano a carico degli Enti Locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli Amministratori, il riferimento espresso ai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’Ente Locale controllante ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, così come modificato dal precedente comma 557.
Comma 560 – Pubblicità dei bilanci di Aziende speciali ed Istituzioni
Il comma 5-bis dell’art. 114 del Testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), è sostituito e prevede ora che le Aziende speciali e le Istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
Comma 561 – Abrogazione dei limiti alla detenzione di partecipazioni in funzione delle soglie demografiche degli Enti Locali
È stato abrogato il comma 32 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10, che stabiliva, salvo deroghe contenute nella stessa norma, che gli Enti Locali fino a 30.000 abitanti non potessero detenere partecipazioni e che quelli con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti ne potessero mantenere in vita una sola, con conseguenti obblighi di dismissione delle partecipazioni non più consentite.
Comma 562 – Abrogazione delle norme della “Spending Review 2” che stabilivano obblighi di riduzione di oneri, dismissione e divieti di costituzione di Organismi che svolgono servizi strumentali e vincoli alle loro dinamiche di spesa del personale
Al Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’art. 4 e i commi da 1 a 7 dell’art. 9 sono abrogati;
b) il comma 4 dell’art. 4 viene adeguato in funzione dell’abrogazione del comma 1 per salvare l’efficacia della disposizione che detta la disciplina della composizione dei Consigli di amministrazione, rendendola ora applicabile espressamente alle “Società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato”.
Commi da 563 a 568 – L’istituto della mobilità di personale tra Società partecipate dalla P.A.
Comma 563 – La norma reintroduce, ricalcandone essenzialmente la procedura, l’istituto inizialmente previsto nel Dl. n. 101/13 nella sua versione originaria e poi espunto in sede di conversione. Le Società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, o dai loro Enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle Società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 31 del medesimo Dlgs. n. 165/01, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 147/13, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle Rappresentanze sindacali operanti presso la Società e alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato. È stata prevista altresì l’applicazione, per queste fattispecie, dei commi 1 e 3 dell’art. 2112 del Codice civile. Viene precisato che la mobilità non può comunque avvenire tra le Società di cui al comma 563 e le Pubbliche Amministrazioni.
Comma 564 – Il comma 564 stabilisce che gli Enti Locali che controllano le Società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime Società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.
Comma 565 – Il comma disciplina la procedura da seguire quando le Società di cui al comma 563, rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti. In questi casi, è stabilito che dette Società inviano alle Rappresentanze sindacali operanti presso la Società e alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo dalla stessa applicato, un’informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni.
Comma 566 – Entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell’Ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa Società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre Società controllate dal medesimo Ente o dai suoi Enti strumentali con le modalità previste dal comma 565.
Comma 567 – Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli Enti controllanti e le Società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre Società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della Regione ove hanno sede le Società interessate da eccedenze di personale.
Comma 568 – Al fine di favorire le forme di mobilità, le Società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di 3 anni, di una quota-parte non superiore al 30% del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla Società cedente alla Società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sul reddito e dell’Irap.
Comma 569 – Alienazione di partecipazioni non necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali: proroga dei termini
Il termine di 36 mesi fissato dal comma 29 dell’art. 3 della Legge n. 244/07, previsto per l’alienazione delle partecipazioni che a seguito di ricognizione effettuata dagli Organi di indirizzo degli Enti Locali risulta non necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è prorogato di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 147/13, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa automaticamente ad ogni effetto. Entro i 12 mesi successivi alla cessazione, la Società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, del Codice civile.
Comma 570 – Competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza locale
La norma dispone che il Governo promuove intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all’art. 80 del Testo unico delle Leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al Dpr. n. 670/72.
Comma 571 – Attribuzione di competenze legislative nelle materie residuali a Regioni a statuto ordinario
Ai sensi dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, nell’ambito delle materie di competenza legislativa residuale di cui al comma 3, dell’art. 117, della Costituzione, il Governo si attiva sulle iniziative legislative presentate dalle Regioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali, ai fini dell’intesa nel termine di 60 giorni dal ricevimento.
Comma 572 – Misure di contenimento dell’uso degli strumenti derivati
La norma modifica l’art. 62, del Dl. n. 112/08, introducendo particolari misure di contenimento dell’uso degli strumenti derivati e di riduzione dell’indebitamento. Una delle principali novità riguarda l’introduzione del divieto di emissione di titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera.
Al comma 3, dell’art. 62 citato, sono inseriti, tra gli altri, i seguenti divieti:
- divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- divieto di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- divieto di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
Sono esclusi da tali divieti:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito dell’avvenuta modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’Ente.
Inoltre, si intende esclusa dai divieti di cui al sopra citato comma 3 la facoltà per gli Enti di procedere alla cancellazione dai contratti derivati esistenti di eventuali clausole di risoluzione anticipata mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.
Dai divieti di cui al sopra citato comma 3 è esclusa altresì la facoltà, per gli Enti Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e agli Enti Locali, di procedere alla cancellazione dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli Enti siano stati acquirenti mediante regolamento per cassa nell’esercizio di riferimento del relativo saldo.
Il comma 4 è sostituito e la novellata norma dispone che il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l’acquisto di cap da parte dell’Ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dalla norma in commento, ovvero privo di attestazione da parte del soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l’Ente pubblico di conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi di cui al comma 4, è nullo.
Comma 573 – “Procedura di riequilibrio finanziario”
Per l’esercizio 2014, gli Enti Locali il cui Consiglio abbia negato l’approvazione del “Piano pluriennale di riequilibrio” previsto ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, i quali non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del medesimo Tuel, possono riproporre, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 147/13, la “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” ex art. 243-bis del Tuel, qualora dimostrino, dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, un miglioramento della condizione di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 Tuel, secondo i parametri indicati nel Dm. Interno. In pendenza del termine di 90 giorni, non trovano applicazione i termini di sospensione di cui all’art. 243-bis, comma 3, del Tuel.
Commi da 574 a 580 – Visto per compensazioni di Ires, Irpef e Irap superiori a Euro 15.000
La norma in oggetto introduce, dal 1° gennaio 2014, l’obbligo del “visto di conformità” anche per compensare l’Irpef, l’Ires e l’Irap per un importo superiore a Euro 15.000. Per effetto dei commi da 574 a 580, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle Imposte sui redditi e alle relative Addizionali, alle ritenute alla fonte, alle Imposte sostitutive delle Imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del “visto di conformità” relativamente alle singole Dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Comma 581 – Imposta di bollo per comunicazioni inerenti prodotti finanziari
La norma modifica l’Imposta di bollo dovuta con riferimento alle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, escluse quelle ricevute ed emesse dai Fondi pensione e dai Fondi sanitari, innalzandola dall’1,5 per mille al 2 per mille a partire dal 2014 (compresi i depositi bancari e postali). Viene eliminata invece l’Imposta minima di 34 Euro annui rapportata al periodo rendicontato.
Comma 582 – Imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari
La norma in oggetto dispone modifiche all’art. 13 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr. n. 642/72, stabilendo che le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei Fondi pensione e dei Fondi sanitari sono soggetti ad un’Imposta dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014 da calcolare, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
Comma 590 – “Contributo solidarietà”
Viene estesa fino al 31 dicembre 2016 l’applicazione del “contributo di solidarietà” del 3% (art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11) per i redditi Irpef superiori ad Euro 300.000 per la parte eccedente tale limite, già previsto dal 1° gennaio 2011. La disposizione in commento chiarisce che, ai fini del computo del reddito Irpef, per la verifica del rispetto del limite di Euro 300.000 di cui sopra, rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, dell’art. 1 della Legge n. 147/13 (trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria), fermo restando che su tali trattamenti non è dovuto il “contributo di solidarietà” del 3% (art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11).
Comma da 591 a 596 – Modifiche tariffare per l’Imposta di bollo
La norma modifica l’art. 3, della Tariffa, Parte I, di cui al Dpr. n. 642/72, disponendo l’assoggettamento ad Imposta di bollo fin dall’origine delle istanze trasmesse per via telematica agli Uffici e agli Organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché agli Enti pubblici, in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’Imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Comma 593 – Il comma 593 modifica l’art. 4 della Tariffa, Parte I, di cui al Dpr. n. 642/72, assoggettando con il comma 1-quater all’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’origine in misura pari ad Euro 16,00, anche gli atti e i provvedimenti degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Comma 595 – Il comma 595 dispone l’abrogazione dell’art. 6-bis del Dl. n. 5/12, con il quale si disciplinavano le modalità di pagamento dell’Imposta di bollo per via telematica; il successivo comma 596 indica che, entro il 30 maggio 2014, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, saranno stabilite le modalità per il pagamento in via telematica dell’Imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
Comma 596 – Il comma 596 prevede che, per consentire a cittadini e imprese “di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della Funzione pubblica, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’Imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate”.
Commi 598-599 – “Contributo unificato” nel processo tributario
Il comma 598, lett. a), precisa che, nel contenzioso tributario, il “contributo unificato” deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato.
La successiva lett. b) dispone che il “diritto di copia” senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.
La lett. c) estende al processo tributario telematico l’esenzione dal versamento del “diritto di copia” prevista quando il richiedente è l’Ufficio tributario.
Il comma 599 dispone che le modalità telematiche di pagamento del “contributo unificato” e delle spese di giustizia disciplinate dall’art. 4, comma 9, del Dl. n. 193/09, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al Dlgs. n. 546/92, mentre l’attuazione della norma viene rimandata ad un apposito Dm. Mef.
Commi 608 e 609 – Imposta di registro per trasferimento terreni
Comma 608 – Il comma 608 dispone che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), non trova applicazione l’esclusione di eccezioni ed esenzioni disposta dall’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, operando in tal caso quanto disposto dall’art. 2, comma 4-bis, del Dl. n. 194/09.
Comma 609 – Il comma 609 sancisce che, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, si applica l’Imposta in somma fissa nella misura del 12%.
Comma 610 – Proroga del termine per la cessazione dei servizi offerti da Equitalia ai Comuni
Il comma 610 differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale Equitalia cessa di effettuare l’attività di riscossione per conto dei Comuni, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2013.
Comma 611 – Potenziamento efficienza procedure di riscossione dell’Amministrazione finanziaria
La lett. a) del comma 611 introduce molteplici modifiche all’istituto del “reclamo-mediazione” previsto dall’art. 17-bis, del Dlgs. n. 546/92.
Il n. 1) della citata lett. a) dispone che il mancato esperimento della procedura di reclamo non si traduce più nell’inammissibilità del ricorso, ma nella sua semplice improcedibilità. L’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui ravvisi il mancato esperimento della procedura di reclamo, può eccepire, in sede di costituzione in giudizio, l’improcedibilità del ricorso e, nel caso in cui tale improcedibilità venga rilevata, il Presidente rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione.
Il n. 2) stabilisce che l’esito del procedimento ha effetti anche per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali che hanno come base imponibile quella sull’Imposta sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti, né interessi, né sanzioni.
Il n. 3) precisa che, ai fini del computo del termine di 90 giorni entro il quale l’Agenzia può rispondere all’istanza di reclamo, si applicano le disposizioni sui termini processuali, tra cui anche la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre.
Il n. 4) prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo, dalla data di proposizione dello stesso fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio della parte ricorrente. Resta ferma l’applicazione degli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta per il periodo oggetto di sospensione. La sospensione non si applica nel caso d’improcedibilità del ricorso per mancato espletamento della procedura di reclamo.
Le modifiche all’istituto del reclamo divengono operative per i ricorsi depositati dopo il 1° marzo 2014.
Per le Pubbliche Amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 66, del Dlgs. n. 196/03, le disposizioni sulla Trasparenza di cui al Dl. n. 33/13 si applicano limitatamente ai profili che non attengono l’organizzazione e l’esercizio delle predette attività.
Commi da 612 a 616 – Interventi per il Comune di Lampedusa e Linosa
La norma in oggetto dispone la proroga “fino al 31 dicembre 2013” della sospensione per i residenti nell’isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorati degli interessi fino alla data di versamento, ed è data facoltà ai cittadini di presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni.
Commi da 618 a 625 – Pagamento ruoli affidati in riscossione
I debitori per ruoli emessi dagli Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni possono estinguere l’obbligazione attraverso il pagamento dell’importo iscritto a ruolo originariamente, senza il pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora, nonché attraverso il pagamento dell’aggio spettante al riscuotitore. Il debitore può aderire a tale modalità di pagamento entro il 28 febbraio 2014 pagando l’intero importo dovuto. Le disposizioni citate non si applicano in caso di sanzioni derivanti da Sentenze della Corte dei conti. L’Agente della riscossione, per effetto del pagamento, è discaricato dell’importo residuo del ruolo. Entro il 30 giugno 2014, è obbligato ad inviare all’Ente creditore l’elenco dei debitori che hanno optato per il citato beneficio, al fine dell’aggiornamento delle scritture patrimoniali. L’Agente, entro la medesima data del 30 giugno 2014, invia per posta ordinaria l’avviso di avvenuta estinzione del debito al contribuente. La riscossione dei carichi oggetto dell’agevolazione citata e la relativa prescrizione è sospesa fino al 15 marzo 2014. Le disposizioni citate si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Comma 626 – Aumento accise per il periodo 1° gennaio 2017–31 dicembre 2018
Il comma 626 dispone che le accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante siano aumentate, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori ad Euro 220 milioni per l’anno 2017 e ad Euro 199 milioni per l’anno 2018.
Commi 636, 637 e 638 – Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo
Vengono previsti i criteri direttivi per la riattribuzione, nel corso del 2014, delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rinviando ad un Decreto dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’adozione di disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei suddetti criteri, l’avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo.
Comma 639 – Istituzione Imposta unica comunale (Iuc)
Il comma 639 ha istituito l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla natura e al valore di quest’ultimi, mentre il secondo è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La Iuc è composta dall’Imu, dovuta dai possessori di immobili escluse le abitazioni principali e, per la parte riferita ai servizi, dalla Tasi a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a coprire i costi dei servizi indivisibili dei Comuni, e dalla Tari dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, destinata a coprire i costi del “Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Comma 640 – Limite massimo aliquota Tasi
L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi non può eccedere il limite fissato per l’aliquota Imu, stabilito nel 10,6 per mille. Per l’anno 2014, l’aliquota Tasi non può essere superiore al 2,5 per mille.
Comma 641 – Presupposto Tari
Il presupposto della Tari è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non rientrano nel presupposto impositivo Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Cc., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Comma 642 – Soggetti passivi Tari
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte rientranti all’interno del presupposto impositivo definito al precedente comma 641. In caso di pluralità di soggetti passivi, essi sono obbligati in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Comma 643 – Tari e detenzioni inferiori ai 6 mesi
Nel caso in cui la detenzione dei locali rientranti nel presupposto impositivo sia inferiore ai 6 mesi nell’anno solare, la Tari è dovuta dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Comma 644 – Tari su locali in multiproprietà
Il soggetto che gestisce i servizi comuni, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento Tari per quanto riguarda, sia i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dalla normativa Tari con riferimento ai locali e alle aree scoperte in uso esclusivo.
Commi da 645 a 649 – Definizione della superficie imponibile Tari
Comma 645 – Il comma 645 dispone che, fino al completamento delle procedure per l’allineamento dei dati catastali che verranno di seguito analizzate, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettata a Tari è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Comma 646 – Il comma 646 prevede che, per l’applicazione della Tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dichiarate o accertate con riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini dell’accertamento i Comuni, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, possono considerare quale superficie assoggettabile a Tari l’80% di quella catastale determinata ai sensi del Dpr. n. 138/98.
Comma 647 – Il comma 647 precisa che le procedure di interscambio, tra Comuni e Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in Catasto e corredate di planimetria, sono quelle definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate già emanato in materia Tares. Per le modalità tecniche di interscambio, il Legislatore rinvia alle regole pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Vengono inoltre attivate, nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del Catasto, le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di consentire agli Enti di utilizzare l’80% della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal Dpr. n. 138/98, quale base imponibile per il calcolo della Tassa. I Comuni sono obbligati a comunicare le nuove superfici imponibili ai contribuenti con le forme più idonee, nel rispetto dell’art. 6, dello “Statuto del contribuente” (Legge n. 212/00).
Comma 648 – Il comma 648 dispone che la superficie assoggettabili a Tari delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, iscritte o iscrivibili in Catasto, rimane quella calpestabile.
Comma 649 – Il comma 649 sottrae dal calcolo della superficie imponibile Tari la parte di essa all’interno della quale vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti, in conformità alla normativa vigente.
Commi da 650 a 655 – Determinazione della tariffa Tari
Comma 650 – Il comma 650 dispone che la Tari è corrisposta sulla base di una tariffa commisurata su anno solare, corrispondente ad un’obbligazione tributaria autonoma.
Comma 651 – Nella determinazione della tariffa, ai sensi del comma 651, il Comune deve tener contro dei criteri definiti con il Dpr. n. 158/98.
Comma 652 – Il comma 652 prevede, per il Comune, la possibilità di derogare al principio di calcolo previsto dal comma precedente. Sempre nel rispetto del principio comunitario del “chi inquina paga”, l’Ente Locale può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono ottenute mediante moltiplicazione tra costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata previsto per l’anno successivo e uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Comma 653 – A partire dall’anno 2016, secondo quanto disposto dal comma 653, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune dovrà tener conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Comma 654 – Il comma 654 impone l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo all’interno di essi anche i costi per lo smaltimento in discarica ed escludendo i costi di smaltimento dei rifiuti speciali, i quali sono sostenuti direttamente dal produttore.
Comma 655 – Il comma 655 mantiene, anche in vigenza di Tari, la disciplina del Tributo dovuto per il “Servizio di gestione dei rifiuti” delle Istituzioni scolastiche. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle Istituzioni è sottratto dal costo complessivo che deve essere coperto con la Tari.
Commi da 656 a 661 – Riduzioni ed esenzioni Tari
Comma 656 – Il comma 656 dispone che la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della Tariffa in caso di mancato svolgimento del “Servizio di gestione dei rifiuti”, oppure nelle fattispecie di svolgimento dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento. La riduzione in commento trova applicazione anche nel caso d’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che portino ad una situazione di danno o pericolo di danno per la salute umana dall’Autorità sanitaria.
Comma 657 – Il comma 657 prevede, in materia di zone in cui non è effettuata la raccolta, che la Tari è riscossa, anche in maniera graduale rispetto alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella più vicina zona perimetrata o comunque servita, nella misura massima del 40%.
Comma 658 – Per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche è prevista, dal comma 658, una riduzione della tariffa.
Comma 659 – Il comma 659 dispone che il Comune, con Regolamento, può prevedere esenzioni per le seguenti fattispecie: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi nell’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.
Comma 660 – Il Comuni, ai sensi del comma 660, possono deliberare con Regolamento ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste nel comma 659, e la copertura di tali provvedimenti potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 7% del costo della Tariffa, con risorse che in questo caso devono derivare dalla fiscalità generale del Comune stesso.
Comma 661 – Il comma 661 esenta dal Tributo la quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
Commi da 662 a 665 – Tariffa Tari per occupazioni temporanee
Comma 662 – I Comuni, sulla base del comma 662, stabiliscono con Regolamento le modalità di applicazione della Tari in base a tariffa giornaliera, a copertura del “Servizio di gestione dei rifiuti assimilati” prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Un’occupazione deve considerarsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell’anno solare.
Comma 663 – Il comma 663 prevede che, per le occupazioni temporanee, la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale Tari, maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100%.
Comma 664 – Il versamento della Tari per le occupazioni temporanee, da effettuarsi con le scadenze o le modalità della Tosap o – quando entrerà in vigore – dell’Imu secondaria, assolve l’occupante o il detentore temporaneo dagli obblighi dichiarativi Tari (comma 664).
Comma 665 – Il comma 665 rinvia alle disposizioni relative alla Tari annuale per quanto non espressamente previsto per le occupazioni temporanee e per il Tefa.
Comma 666 – Tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa)
Il comma 666 fa salva l’adozione del Tefa, da applicarsi sull’importo della Tassa nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di competenza.
Commi 667 e 668 – Tari corrispettivo
Comma 667 – Il comma 667 prevede l’emanazione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 147/13, su proposta del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Mef e sentita la Conferenza Stato-città e Autonomia locali, di un Regolamento contenente i criteri per la realizzazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al Servizio di raccolta o di sistemi volti ad apportare correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello di tariffa commisurata al servizio effettivamente reso, fermo restando la copertura integrale del Servizio svolto nelle forme ammesse dall’Unione Europea.
Comma 668 – I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al Servizio di raccolta possono, con Regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa corrispettiva, ai sensi del comma 668. Il Comune, in sede di commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri del Dpr. n. 158/98. La tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Commi 669 e 670 – Presupposto impositivo Tasi
Comma 669 – Il comma 669 stabilisce che il presupposto impositivo Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita in materia Imu, e aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Comma 670 – Il comma 670 esclude da Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1.117 del Cc., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Comma da 671 – Soggetti passivi Tasi
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari che formano il presupposto impositivo. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono obbligati in solido all’assolvimento dell’obbligazione tributaria.
Comma 672 – Soggetti passivi Tasi in caso di locazione finanziaria
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata di contratto deve intendersi il periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Comma 673 – Soggetti passivi Tasi in caso di occupazione inferiore ai 6 mesi
Nel caso di utilizzi temporanei di immobili che formano il presupposto impositivo, la Tasi è dovuta dal possessore del locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Comma 674 – Soggetti passivi Tasi per i locali in multiproprietà e centri commerciali
Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento Tasi per quanto riguarda, sia i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di quest’ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dalla normativa Tasi con riferimento ai locali e alle aree scoperte in uso esclusivo.
Comma 675 – Base imponibile Tasi
La base imponibile Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu.
Comma 676 – Aliquota base Tasi
L’aliquota base Tasi è pari all’1 per mille. Il Comune, con Regolamento, può ridurre l’aliquota fino al suo completo azzeramento.
Comma 677 – Determinazione dell’aliquota Tasi
Il Comune, con deliberazione ex art. 52, del Dlgs. n. 446/97, determina l’aliquota tenendo conto che la somma dell’aliquota Imu e dell’aliquota Tasi non può superare l’aliquota massima Imu, fissata nel 10,6 per mille. Per l’anno 2014, l’aliquota Tasi non può essere comunque superiore al 2,5 per mille.
Comma 678 – Aliquota Tasi massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale
L’aliquota Tasi massima non può eccedere, per quanto attiene i fabbricati rurali ad uso strumentale, il limite dell’1 per mille previsto al comma 676.
Comma 679 – Riduzioni Tasi
Il Comune, con Regolamento, può prevedere esenzioni per le seguenti fattispecie: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi nell’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Comma 680 – Termini per il versamento della mini Imu 2013 e dell’ultima rata Tares 2013
Il versamento del 40% dell’eventuale parte eccedente l’aliquota ordinaria e le detrazioni Imu 2013 risultanti dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni previste dall’Ente Locale, dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Dl. n. 133/13, deve essere effettuato dai contribuenti entro il 24 gennaio 2014. Entro la stessa data deve essere effettuato il versamento della maggiorazione standard Tares 2013, nel caso non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I Comuni devono inviare in tempo utile il Modello di pagamento precompilato.
Comma 681 – Versamento Tasi nel caso di soggetto occupante diverso dal titolare del diritto reale
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo è titolare, insieme all’occupante, di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante è tenuto al versamento della Tasi nella misura, stabilita dal Comune con Regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo dell’Imposta. La parte residua è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Comma 682 – Regolamento comunale Iuc
Il Comune, con Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, determina la disciplina per l’applicazione della Iuc.
Per quanto riguarda la Tari, il citato Regolamento deve prevedere, tra l’altro: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee; l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
Con riferimento alla Tasi, il citato Regolamento deve tra l’altro prevedere: la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee; l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
Comma 683 – Approvazione delle aliquote Tari e Tasi
Il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il Servizio di raccolta e approvato dal Consiglio stesso o da altra Autorità competente.
Entro il medesimo termine, il Consiglio comunale approva le tariffe Tasi in conformità con i servizi e i costi individuati all’interno del Regolamento, ai sensi del comma precedente. Le tariffe Tasi possono essere differenziate in base al Settore di attività, alla tipologia e alla destinazione degli immobili.
Comma 684 – Termine per la presentazione della Dichiarazione Iuc
I soggetti passivi Iuc presentano la Dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili. Nel caso di occupazione in Comune di un’unità immobiliare, la Dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
Comma 685 – Efficacia della Dichiarazione Iuc e variazioni
La Dichiarazione deve essere redatta sul Modello messo a disposizione dai Comuni e ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. Nel caso di variazione di quanto inserito all’interno della Dichiarazione, il soggetto passivo ha tempo fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata per presentare la Dichiarazione Iuc. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, il soggetto passivo deve inserire in Dichiarazione i dati catastali dell’immobile, il suo numero civico e il numero dell’interno, ove esistente.
Comma 686 – Superficie Tari
Ai fini della Dichiarazione Tari, restano ferme quelle dichiarate ai fini Tarsu, Tia/1, Tia/2 e Tares.
Comma 687 – Dichiarazione Tasi
Per quanto attiene la Dichiarazione Tasi, si applicano le disposizioni previste in materia di presentazione della Dichiarazione Imu.
Comma 688 – Versamento Tari e Tasi
In deroga all’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, il versamento della Tari e della Tasi è effettuato con Modello “F24”, con bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il Comune può stabilire la scadenza e il numero di rate, consentendo al minimo 2 rate semestrali anche con scadenza differenziata tra Tari e Tasi. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con Decreto Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Mef, sentite la Conferenza Stato-città e Autonomie locali e le principali Associazioni rappresentative dei Comuni, verranno stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distinti per ogni contribuente, da parte dei soggetti riscuotitori, ai Comuni e al sistema informativo del Mef.
Comma 689 – Modalità di versamento Iuc
Con uno o più Decreti Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Mef, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita l’Anci, verranno definite le modalità di versamento. Dovrà essere assicurata la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi ed essere previsto, in particolare, l’invio di Modelli di pagamento precompilati da parte degli Enti impositori.
Comma 690 – Applicazione e riscossione Iuc
La Iuc è applicata e riscossa dal Comune, tranne per quanto attiene la riscossione della tariffa Tari corrispettivo, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del “Servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Comma 691 – Affidamento del Servizio di riscossione Iuc
I Comuni, in deroga all’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, possono affidare l’accertamento e la riscossione della Tari corrispettivo ai soggetti ai quali risulta attribuito il “Servizio di gestione dei rifiuti” nell’anno 2013. I Comuni che applicano la tariffa corrispettivo possono disciplinare con proprio Regolamento le modalità di versamento Tari.
Per quanto riguarda la riscossione Tasi, i Comuni possono affidarne la riscossione ai soggetti ai quali, sempre nel 2013, risulta attribuito il “Servizio di accertamento e riscossione dell’Imu”.
Commi 692 e 693 – Funzionario responsabile Iuc
Il Comune designa, ai sensi del comma 692, un Funzionario responsabile Iuc al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. All’interno dei poteri attribuiti al Funzionario rientrano, tra gli altri, la sottoscrizione degli atti e la rappresentanza in giudizio per le controversie afferenti alla Iuc.
Il comma 693 riconosce in capo al Funzionario responsabile la possibilità di inviare questionari ai contribuenti, di richiedere dati e notizie a Uffici pubblici in esenzione da spese e diritti e di disporre l’accesso ai locali e aree assoggettabili al Tributo, attraverso personale debitamente autorizzato e con il preavviso di almeno 7 giorni.
Comma 694 – Mancata collaborazione del contribuente
In caso di mancata collaborazione del contribuente o di qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere eseguito sulla base di presunzioni semplici, previste dall’art. 2.729, del Cc..
Comma 695 – Sanzione per omesso o insufficiente versamento Iuc
In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc risultante dalla Dichiarazione, si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13, del Dlgs. n. 471/97.
Comma 696 – Sanzione per omessa presentazione della Dichiarazione Iuc
In caso di omessa Dichiarazione Iuc, è prevista una sanzione variabile dal 100% al 200% del Tributo non versato, con un minimo di Euro 50.
Comma 697 – Sanzione per infedele Dichiarazione Iuc
In caso di infedele Dichiarazione Iuc, la sanzione applicabile varia dal 50% al 100% dell’Imposta non versata, con un minimo di Euro 50.
Comma 698 – Mancata risposta ai questionari inviati
In caso di mancata risposta al questionario inviato dal Funzionario responsabile previsto al comma 693, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione applicabile varia da Euro 100 a Euro 500.
Comma 699 – Acquiescenza agli atti di accertamento Iuc
Le sanzioni per omessa o infedele Dichiarazione e per mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati, sono ridotte ad un terzo se il contribuente versa, entro il termine per la proposizione del ricorso dinnanzi le Commissioni tributarie, le somme richieste a titolo di Tributo, se dovuto, sanzioni e interessi.
Comma 700 – Previsione di ulteriori attenuanti o esimenti
Il Comune può, nel rispetto della normativa statale, deliberare con Regolamento ulteriori circostanze attenuanti o esimenti.
Comma 701 – Rinvio alla “Finanziaria 2007”
Per tutto ciò che non è previsto in materia Iuc dalla presente Legge n. 147/13, il Legislatore rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”).
Commi da 702 a 705 – Norme di coordinamento per l’applicazione della Iuc
Comma 702 – Il comma 702 dispone che è fatta salva l’applicazione dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97 in tema di potestà regolamentare degli Enti.
Comma 703 – Il comma 703 mantiene in vigore la normativa Imu.
Comma 704 – Il comma 704 abroga l’art. 14, del Dl. n. 201/11, in materia di Tares.
Comma 705 – In materia di accertamento, riscossione, sanzioni, interessi e contenzioso relativo alla maggiorazione standard Tares, il Legislatore ha disposto, con il comma 705, che continuano ad applicarsi le disposizioni Tares in vigore. L’accertamento e la riscossione della maggiorazione sono effettuati dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme incassate a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
Comma 706 – Imposta di scopo
Con il comma 760 in commento, il Legislatore ha mantenuto in vigore la possibilità, per il Comune, di istituire un’Imposta di scopo ai sensi dell’art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06, e dell’art. 6, del Dlgs. n. 23/11.
Comma 707 – Modifiche alla normativa Imu
La lett. a) del presente comma 707 ha eliminato il termine del 2014 per la conclusione della sperimentazione dell’Imu previsto dall’art. 13, comma 1, del Dl. n. 201/11, e ha contestualmente abrogato l’ultimo periodo del comma citato, il quale prevedeva l’entrata in vigore a regime dell’Imu dal 2015.
La lett. b) modifica l’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11.
Con il punto n. 1), l’abitazione principale e le relative pertinenze sono state sottratte al campo di applicazione Imu.
Con il n. 2), è stata confermata la mancata imposizione per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze, tranne per le abitazioni classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta in vigore l’applicazione dell’aliquota prevista all’art. 13, comma 7, del Dl. n. 201/11, e della detrazione prevista al successivo comma 10.
Con il n. 3) sono stati inserite alcune fattispecie che il Comune può considerare quali equiparate all’abitazione principale. Nel dettaglio, le fattispecie citate sono: l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di Euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. Nel caso in cui gli immobili rientranti nelle fattispecie sopra citate siano composti da più unità immobiliari, l’agevolazione si applica solamente ad una di esse.
Il medesimo punto n. 3) ha esentato da Imu: le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del Dm. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione al personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Con la lett. c), il coefficiente valido per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è stato ridotto da 110 a 75. Con la lett. d), è stato modificato l’art. 13, comma 10, del Dl. n. 201/11, attraverso la riduzione dell’ambito di applicazione della detrazione per abitazione principale alla sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non è stato rinnovato l’incremento della detrazione di Euro 50 per figlio, previsto per gli anni 2012 e 2013. All’interno del comma 10, è stata inserita l’estensione del regime della detrazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp, o dagli Erp, o Enti comunque denominati, aventi le medesime finalità degli Iacp.
Comma 708 – Esenzione Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Il presente comma 708 esenta da Imu, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Commi 709 e 710 – Copertura finanziaria delle disposizioni in materia di Imu
Al fine della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in materia Imu sopra citate, il comma 709 riduce di Euro 16,5 milioni il “Fondo per interventi strutturali di politica economica” e viene prevista una riduzione di spesa di Euro 100 milioni derivante dall’incremento, dal 5% al 15%, della riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato nel Settore dell’agricoltura e dell’allevamento.
Comma 711 – Ristoro ai Comuni del minor gettito Imu
Al fine di compensare il minor gettito Imu derivante dalle disposizioni della presente Legge n. 147/13, è stato previsto un contributo a favore dei Comuni di Euro 110,7 milioni a decorrere dall’anno 2014. Il contributo verrà ripartito tra i Comuni interessati con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Mef e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da emanare entro il 30 gennaio 2014, sulla base delle stime del gettito Imu comunicate dal Dipartimento delle Finanze del Mef.
Per le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la compensazione del minor gettito è assicurata attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di Euro 5,8 milioni.
Comma 712 – Disposizioni sul “Fondo perequativo”
A partire dall’anno 2014, per i Comuni ricadenti nelle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano non si deve tener conto del minor gettito Imu derivante dalle disposizioni del comma 707, ai fini dell’art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11 ossia di determinazione del “Fondo di solidarietà”.
Commi da 713 a 718 – Modifiche al Dlgs. n. 23/11
Commi 713 e 714 – I commi 713 e 714 coordinano alla mutata disciplina dei tributi locali il Dlgs. n. 23/11.
Comma 715 – Il comma 715 introduce la possibilità di ammettere in deduzione il 20% dell’importo pagato a titolo di Imu, per i fabbricati strumentali all’attività produttiva, nella determinazione del reddito imponibile Ires e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. L’Imu resta integralmente indeducibile ai fini Irap.
Comma 716 – La disposizione citata ha efficacia, ai sensi del comma 716, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La percentuale di deducibilità è aumentata al 30% per l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2013. La copertura del provvedimento è assicurata tramite una riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” di Euro 237,9 milioni. Il comma 716 in esame prevede inoltre un incremento, per l’anno 2015, di Euro 100,7 milioni del citato Fondo.
Comma 717 – Il comma 717 esclude l’effetto di sostituzione Imu-Irpef per il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, il quale concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative Addizionali nella misura del 50%.
Comma 718 – Il comma 718 dispone che le modifiche apportate dal comma 717 hanno effetto dall’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Comma 719 – Dichiarazione Imu 2012 e 2013 degli Enti non commerciali
Ai fini Imu, gli Enti non commerciali devono presentare la Dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Dm. Mef. Con le medesime modalità, gli Enti non commerciali devono inviare, entro il termine per la presentazione della Dichiarazione 2013, anche la Dichiarazione per l’anno 2012.
Comma 720 – Dichiarazione Imu degli altri soggetti passivi
I soggetti passivi diversi dagli Enti non commerciali possono presentare la Dichiarazione Imu anche in via telematica, seguendo le modalità specificate al comma precedente.
Comma 721 – Versamento Imu Enti non commerciali
Gli Enti non commerciali versano l’Imu esclusivamente con Modello “F24” in 3 rate, le prime 2 di importo pari al 50% dell’Imposta versata nell’anno precedente, mentre la terza, da versare entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento, a conguaglio dell’Imposta complessivamente dovuta. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento dell’Imposta con eventuale compensazione dei crediti, vantati con lo stesso Comune nei confronti del quale è disposto il pagamento, risultanti dalle Dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge n. 147/13.
Comma 722 – Correzione degli errori di versamento
A decorrere dall’anno d’Imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia sbagliato ad indicare il Comune destinatario del versamento, l’Ente Locale che viene a conoscenza dell’errato versamento deve attivare le procedure idonee al fine del riversamento al Comune di competenza delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione da inviare al Comune percettore il contribuente deve inserire gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile per il quale è stato effettuato il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha erroneamente ricevuto il versamento.
Commi 723 – Comunicazione al Mef degli errati versamenti
I Comuni che hanno percepito erroneamente somme relative a Imu 2013 e anni successivi e che hanno riversato gli importi al Comune competente comunicano i dati delle rettifiche apportate al Mef e al Ministero dell’Interno, al fine delle successive correzione a valere sul “Fondo di solidarietà comunale”, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, e in sede di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, per quanto attiene i Comuni delle altre Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Comma 724 – Rimborsi Imu 2012 e anni successivi
Nel caso in cui un contribuente abbia effettuato, a decorrere dall’anno 2012, un versamento Imu in eccesso, l’istanza di rimborso deve essere presentata al Comune, il quale provvede alla restituzione della quota di propria spettanza. L’Ente Locale provvede a segnalare al Mef e al Ministero dell’Interno l’importo totale oggetto di rimborso, la quota di propria competenza rimborsata o da rimborsare e la quota a carico dello Stato da rimborsare. L’Erario deve effettuare il rimborso ai sensi dell’art. 68, del Dm. Mef 29 maggio 2007. Al fine della regolazione dei rapporti tra Stato e Comune, deve essere applicata la procedura di cui al comma successivo.
Commi 725 e 726 – Regolazione dei versamenti indirizzati erroneamente allo Stato
Dall’anno 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato Imu di competenza del Comune, questo dà notizia, anche su comunicazione del contribuente, dell’esito dell’istruttoria al Mef e al Ministero dell’Interno, i quali effettueranno le relative regolazioni a valere sul “Fondo di solidarietà comunale”, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, e in sede di attuazione dell’art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, per quanto riguarda i Comuni delle restanti Regioni.
Nel caso in cui il contribuente abbia già regolarizzato la propria posizione con il Comune mediante versamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 724, ai fini del rimborso.
Comma 727 – Somme versate erroneamente al Comune e non allo Stato
Dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato al Comune un importo spettante allo Stato e nell’ipotesi in cui non vi sia alcunché da restituire, il contribuente presenta una comunicazione al Comune stesso. L’Ente che riceve la comunicazione è tenuto, alla fine dell’istruttoria, a determinare l’ammontare spettante allo Stato e a disporne il riversamento all’Erario. Per quanto attiene gli anni 2013 e i successivi, il Comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Mef e al Ministero dell’Interno, i quali regolarizzeranno i rapporti finanziari Stato-Comune con le modalità descritte nei commi precedenti.
Comma 728 – Disapplicazione delle sanzioni Imu
Non sono applicate sanzioni per i versamenti Imu 2013 nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto venga effettuato entro il termine di versamento della prima rata Imu 2014.
Comma 729 e 730 – Modifiche alla Legge n. 228/12
Comma 729 – Il comma 729 coordina le diposizioni della Legge n. 228/12 alla mutata normativa in materia di tributi locali.
Comma 730 – Il comma 730 istituisce l’art. 1, comma 380-ter, della Legge n. 228/12, dotando il “Fondo di solidarietà comunale” di un importo pari a Euro 6.647.114.923,12, per l’anno 2014, ed Euro 6.547.114.923,12, per gli anni 2015 e successivi, comprensivi del gettito Imu sui fabbricati strumentali classificati nella Categoria D. La dotazione del Fondo è assicurata, per Euro 4.717,9 milioni, attraverso una quota Imu, di spettanza dei Comuni, che deve essere versata al bilancio statale.
Con la Legge di assestamento e con Decreto Mef, sono assicurate le variazioni compensative del Fondo per tenere contro dell’effettivo gettito Imu dei fabbricati strumentali di Categoria D. E’ stata stanziata inoltre una quota di Fondo, non inferiore a Euro 30 milioni per ognuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, da destinare ad incremento dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni, ed una quota di Euro 30 milioni da destinare ai Comuni istituiti a seguito di fusioni.
La lett. b), del neo-istituito comma 380-ter, dispone che le modalità di riparto del Fondo sono stabilite con Dpcm., da emanarsi entro il 30 aprile 2014 per l’anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi. La modalità di ripartizione del Fondo deve tener conto: di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380; della soppressione dell’Imu sull’abitazioni principali e dell’introduzione della Tasi; dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di clausole di salvaguardia.
La lett. c) prevede che, in caso di inerzia dei soggetti citati alla precedente lett. b), entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dalla norma, dovrà essere emesso un apposito Dpcm.
La lett. d) prevede che, con il medesimo Dpcm., possa essere incrementata la quota di gettito Imu di spettanza dei Comuni. Successivamente all’emanazione del citato Decreto, viene rideterminato l’importo che deve essere versato all’entrata del bilancio dello Stato. L’eventuale differenza positiva tra il nuovo importo e la dotazione iniziale è versata al bilancio dello Stato al fine delle riassegnazione al Fondo stesso. Le modalità di versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato sono determinate all’interno del medesimo Dpcm..
Con il comma 730 è stato aggiunto anche l’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 228/12, il quale dispone che il 10% delle somme attribuite ai Comuni a titolo di “Fondo di solidarietà comunale” è accantonato per essere redistribuito tra i Comuni stessi sulla base dei fabbisogni standard definiti dalla Copaff. Per la quota di Fondo così redistribuita non operano i criteri di ripartizione di cui all’art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12.
Comma 731 – Contributo per detrazioni Tasi
Per l’anno 2014, è stata stanziata una somma pari ad Euro 500 milioni finalizzata a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni Tasi. I citati provvedimenti agevolativi dovranno andare a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente all’interno di essa. Le risorse destinate dal Legislatore potranno essere destinate a finanziare agevolazioni a favore dei cittadini iscritti all’Aire. Con Dm. Mef i contributi saranno ripartiti sulla base dei gettiti standard ed effettivi Imu, nonché sulla base dei gettiti standard Tasi, entro il 28 febbraio 2014. Il contributo inutilizzato verrà a sua volta ripartito in proporzione al gettito Tasi sull’abitazione principale tra i Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013.
Commi 732 e 733 – Possibilità di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti relativi al pagamento dei canoni e degli indennizzi delle concessioni demaniali marittime
Si prevede che, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere definiti, previa domanda all’Ente gestore e all’Agenzia del Demanio da presentare entro il 28 febbraio 2014, mediante il versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30% delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di 6 rate annuali, di un importo pari al 60% delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall’Ente gestore. In caso di versamento in un’unica soluzione, la definizione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata e la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate. La definizione del contenzioso con le suddette modalità sospende gli eventuali procedimenti amministrativi nonché i relativi effetti, avviati dalle Amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
Comma 735 – Indebitamento Enti Locali
La disposizione modifica nuovamente l’art. 204 del Tuel, rendendo meno difficoltoso il ricorso all’indebitamento da parte degli Enti Locali. Vengono aumentati dal 2014 i limiti percentuali massimi di interessi passivi sulle entrate correnti per accedere all’indebitamento da parte dei Comuni. Gli Enti Locali non devono aver superato nel 2011 la percentuale del 12%, mentre a partire dal 2012 la percentuale non deve superare l’8%.
Il nuovo testo dell’art. 204 non reca più le disposizioni specifiche relative alle modalità di calcolo dei limiti all’indebitamento per le Comunità montane e per gli Enti Locali di nuova istituzione.
Comma 736 – Accertamento tributi
La norma modifica l’art. 3, comma10, del Dl. n. 16/12, in modo tale che, dal 1° gennaio 2014, gli Enti Locali possono di nuovo procedere all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, anche nel caso in cui l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d’imposta, l’importo di Euro 30.
Comma 737 – Imposte di registro, ipotecaria e catastale
La norma dispone l’applicazione, se dovuta, delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra Enti appartenenti per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, nella misura fissa di Euro 200 ciascuna.
Tale disposizione si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
Comma 744 – Ancora per il 2014 aliquota Inps al 27% per i Professionisti con Partita Iva iscritti alla “Gestione separata”
Per il 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di Partita Iva che sono iscritti alla “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, rimane del 27% invece che aumentare al 28%.
Si ricorda invece che il comma 491 della “Legge di stabilità 2014” ha aumentando dal 21% al 22 % per il 2014 e dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota contributiva pensionistica e la corrispondente aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche relative ai soggetti iscritti alla “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
Comma 747 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare
La norma modifica l’art. 33, comma 8-quater, del Dl. n. 98/11, disponendo che gli immobili, individuati con i Decreti del Ministero della Difesa di cui al secondo periodo del presente comma 747 (individuazione dei beni di proprietà statale assegnati al Dicastero della Difesa e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali), non suscettibili di conferimento ai Fondi comuni di investimento immobiliare o agli strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici previsti dall’art. 33-bis, rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del Demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti. Precedentemente era invece previsto che rientrassero nella disponibilità dell’Agenzia del Demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti.