“Legge di stabilità 2015”: le novità di natura fiscale che riguardano gli Enti Locali

Tra le numerose norme introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, si evidenzia come siano state introdotte anche rilevanti novità di natura fiscale che impattano anche il comparto Enti Locali, prime fra tutte l’introduzione del c.d. “split payment” e l’estensione del “reverse charge”.

Qui di seguito una breve rassegna dei contenuti dei commi relativi al citato ambito.

Commi da 20 a 23 – Deduzione del costo del lavoro dal conto economico ai fini Irap

A partire dal 1° gennaio 2015, attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. n. 446/97, è ammessa in deduzione dal conto economico la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste dalla medesima norma.

La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Locali che adottano il “metodo contabile” per opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97. Dal momento che tali Enti non godono delle citate deduzioni e adottano il “metodo contabile” solo per i Servizi rilevanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerate, in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole spese per il personale dipendente a tempo indeterminato impiegato nei Servizi Iva oggetto di opzione. Ovviamente per quegli Enti (la maggior parte) per i quali il conto economico Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa in questione non avrà effetti particolari se non quello di incrementare il segno negativo del “valore della produzione”.

Al comma 22 vengono ripristinate per i 2014 le aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche introdotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14. Dette modifiche pertanto non trovano più applicazione. In conseguenza di ciò, il comma 23 precisa che chi avesse versato l’acconto Irap commerciale nel 2014 in base al “metodo previsionale” potrà versare la differenza in sede di saldo, senza sanzioni.

Comma 47 – Ecobonus e ristrutturazione

Con una modifica agli artt. 14 e 16, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13:

  • viene estesa la detrazione Irpef del 65% fino al 31 dicembre 2015, sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali;
  • è prevista la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

Commi da 629 a 641 – Contrasto all’evasione: estensione del “reverse charge” e “split payment

Il comma 629 introduce all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 – la norma che disciplina il c.d. “reverse charge” o inversione contabile (solitamente utilizzata dagli Enti Locali nell’acquisto di beni e servizi in ambito intracomunitario, ma non solo) – la lett. a-ter), estendendo tale regime anche alle “prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

In pratica, dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli Enti Locali che emettono fatture per i suddetti servizi potranno non considerare l’Iva in fattura ed il Comune dovrà gestirle col meccanismo dell’inversione contabile (la fattura stessa dovrà contenere in calce l’indicazione “inversione contabile”). Tale norma è da intendersi applicabile, con riferimento agli Enti Locali, per i soli servizi acquisiti in ambito commerciale, ossia afferenti le loro attività Iva (es. pulizia degli asili o dei musei) e non anche in ambito istituzionale (es. pulizia uffici), non potendo in tal caso gestire in Iva tali operazioni.

Nell’ipotesi di imputazione promiscua di alcune fatture (es. pulizia scuole con all’interno i locali adibiti a cucina/refettorio, strumentali al Servizio Iva di “Refezione scolastica”), in teoria, l’Ente Locale committente dovrebbe richiedere al fornitore una fattura ad hoc per la quota-parte del Servizio riferita ad attività commerciali. Se il fornitore si limitasse invece ad emettere una fattura con Iva per l’intero importo, senza inversione contabile, resterà da capire come l’Ente Locale committente possa non perdere la possibilità di recuperare l’Iva sulla quota parte di fattura inerente i propri servizi commerciali.

Lo stesso comma 629, introducendo all’interno del Dpr. n. 633/72 l’art. 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici indicati nell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72 (Enti Locali inclusi), prevede che, per operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti quando questi non sono debitori d’imposta (da capire se il Legislatore intende riferirsi alle sole operazioni svolte non in regime di impresa, ossia acquisti di beni e servizi in ambito istituzionale, oppure a tutti gli acquisti sia istituzionali che commerciali tranne quelli operati in regime di “reverse charge” dove l’Ente Locale risulta debitore dell’Iva), l’Ente pubblico committente versa al fornitore il solo corrispettivo al netto dell’Iva, accreditando l’Iva in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario (c.d. “split payment”).

E’ fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilirà le modalità applicative del sistema.

La nuova disposizione normativa non si applica, come indicato dal comma 2 dello stesso art. 17-ter, ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute Irpef.

I fornitori interessati dalle operazioni in esame potranno chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 633/72, mentre all’Ente pubblico inadempiente sono applicate, ai sensi del comma 633, le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti.

Il comma 631 prevede, coerentemente con i limiti previsti dall’art. 199-bis della Direttiva Ue 112/2006, che la suddetta norma si applichi al massimo per un periodo di 4 anni.

Il comma 632 subordina l’efficacia delle nuove disposizioni al rilascio, parte del Consiglio dell’Ue, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della citata Direttiva Ue 112/2006; tuttavia, rispetto alla versione iniziale della norma contenuta nel Ddl., la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” ha stabilito che, nelle more del rilascio della citata misura di deroga, le nuove disposizioni sullo “split payment” trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015, riferite quindi anche a periodi antecedenti a tale data.

Peraltro, sebbene le disposizioni normative sullo “split payment” entrino in vigore tecnicamente già dal 1° gennaio, si ritiene che non possano essere applicate senza l’emanazione del Dm. Mef previsto dall’art. 17-ter che determini modalità e termini di versamento dell’Iva; ciò in considerazione anche del fatto che, essendo la versione definitiva della “Legge di stabilità 2015” pubblicata in G.U. soltanto negli ultimi giorni del 2014, non vi è stata, né da parte dei fornitori, né da parte degli Uffici finanziari ed amministrativi degli Enti Locali acquirenti/committenti, la possibilità di conoscere e comprendere le modalità applicative del nuovo meccanismo.

Per inciso, ricordiamo altresì che:

– gli Enti Locali agiscono sia in veste istituzionale che commerciale e la nuova norma riguarderebbe soltanto il primo ambito;

– lo “split payment” si differenzia dal “reverse charge” perché nel primo, a differenza che nel secondo, l’Iva in fattura viene comunque indicata dal fornitore, mentre cambia soltanto la modalità di versamento all’Erario della stessa, che avverrà ad opera dell’Ente Locale acquirente/committente.

Resta la previsione che, nel caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, al fine di assicurare comunque le maggiori entrate che deriverebbero dalle disposizioni in esame, viene disposto un aumento dell’Accisa sui carburanti, da adottarsi entro il 30 giugno 2015 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.

Il comma 640 prevede che, nel caso di presentazione di una Dichiarazione “integrativa” e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle Imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle Dichiarazioni e di controllo formale delle Dichiarazioni decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dall’anno successivo a quello di presentazione di tali Dichiarazioni. Allo stesso modo, la norma dispone che, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della Dichiarazione “integrativa”.

Il comma 641 elimina, a partire dall’anno 2016 e con riferimento all’anno 2015, l’obbligo della Dichiarazione unificata (peraltro per gli Enti Locali già da qualche anno anche la Dichiarazione Iva, così come la Dichiarazione Irap, è inviata in via autonoma) e anticipa il termine di presentazione della Dichiarazione Iva al mese di febbraio. Viene così eliminato anche l’obbligo di presentazione della “Comunicazione dati Iva” (obbligo dal quale peraltro gli Enti Locali erano già esonerati).

Comma 642 – Proroga attività di Equitalia Spa e di Riscossione Sicilia Spa

La presente disposizione sposta dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine previsto per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, da parte di Equitalia Spa e delle sue partecipate e di Riscossione Sicilia Spa.

Commi 718 e 19 – Ulteriori misure di copertura: aumento aliquote Iva

Il comma 718 prevede l’aumento delle aliquote Iva come segue:

– dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 e al 13% dal 1° gennaio 2017;

– dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018.

Il comma 719 precisa che, le misure di cui sopra “possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.

 

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