E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70), ed è in vigore dal 1° gennaio 2016, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2016’)”, composta di un unico articolo suddiviso in 999 commi.
Passiamo ora all’analisi delle disposizioni che impattano, in maniera più o meno diretta, la fiscalità degli Enti Locali.
Commi da 5 a 7 – Aumento aliquote Iva
Vengono disposte modifiche in materia di aumento delle aliquote Iva previste al comma 718, art. 1, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), ed in particolare:
- l’aliquota del 10% passa al 13% dal 1°gennaio 2017;
- l’aliquota del 22% aumenta al 24% dal 1°gennaio 2017, e al 25% dal 1°gennaio 2018.
A decorrere dal 1°gennaio 2018, aumenteranno anche le aliquote delle Accise sui carburanti tali da garantire entrate nette non inferiori ad Euro 350 milioni per l’anno 2018 (in luogo di Euro 700 milioni).
Commi da 53 a 54 – Riduzione aliquota Imu su immobili locati a canone concordato
L’aliquota Imu stabilita dai Comuni, ai sensi del comma 6, art. 13, Dl. n. 201/11, per gli immobili locati a canone di cui alla Legge n. 431/98, è ridotta al 75%.
Comma 55 – Estensione aliquota del 2% per atti di trasferimento delle case di abitazione
Il comma 55 estende, con l’introduzione del comma 4-bis, alla nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte I (“atti soggetti a registrazione in termine fisso”), del Dpr. n. 131/86, l’applicazione dell’aliquota del 2%, di cui allo stesso art. 1, prevista per i trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione, anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa i requisiti di cui alla lett. c), comma 1, nota 2-bis e per i quali i requisiti di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma si verificano senza tenere conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lett. c), a “condizione che l’immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.
Comma 56 – Detraibilità Iva 50% per acquisto immobili di Classe energetica A o B
Il comma 56 prevede una detrazione ai fini Irpef pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sugli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B (cedute dalle stesse imprese costruttrici) effettuati entro l’anno 2016.
La detrazione è ripartita in 10 quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.
Comma 57 – Ricomposizione e riordino fondiario
Il comma 57 introduce l’esenzione da Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per tutti gli atti e provvedimenti emanati dagli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane) in attuazione dei “Piani di ricomposizione e riordino fondiario”.
Comma 58 – Agevolazioni in materia di edilizia convenzionata
La norma interpretativa in questione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, Legge n. 212/00 recante “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”) chiarisce che per gli atti di trasferimento della proprietà di aree rientranti negli interventi di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui al Titolo III, della Legge n. 865/71, si applica l’Imposta di registro in misura fissa e si prevede l’esenzione ai fini delle Imposte ipotecarie e catastali indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli Enti Locali.
Comma 59 – Registrazione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo
La presente disposizione sostituisce interamente l’art. 13, della Legge n. 431/98, in materia di patti contrari nei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. La novità rilevante riguarda l’obbligo in capo al locatore di procedere alla registrazione del contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni, provvedendo poi nei successivi 60 giorni a comunicare l’avvenuta registrazione al conduttore ed all’Amministratore del condominio ai fini dell’Anagrafe condominiale ex art. 1130 del Codice civile.
All’art. 13 in esame viene altresì introdotto il comma 5, il quale stabilisce che per i conduttori che, in caso di mancata o parziale registrazione del contratto di cui all’art. 3, commi 8 e 9, del Dlgs. n. 23/11, hanno corrisposto, nel periodo intercorrente la data di entrata di vigore del Dlgs. n. 23/11 e il 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione previsto dalla disciplina del citato art. 3, comma 8, Dlgs. n. 23/11, “l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”.
Comma 60 – Locazione a canone agevolato ad Associazioni sportive dilettantistiche di beni immobili dello Stato
Con il comma 60 in commento viene estesa anche alle Associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione d’uso o in locazione a canone agevolato i beni immobili dello Stato in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Dpr. n. 296/05.
Le Associazioni sportive in questione non devono avere fini di lucro, devono essere affiliate alle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva, ed infine, devono svolgere attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa degli Organismi affilianti.
Commida 61 a 64 – Riduzione Ires
Il comma 61 riduce l’aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1°gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Con il comma 62, invece, si prevede la riduzione dell’aliquota, attualmente pari all’1,375%, della ritenuta applicata, ai sensi dell’art. 27, comma 3-ter, Dpr. n. 600/73, agli utili corrisposti a Società ed Enti europei ovvero residenti negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella “White list”, soggetti ad Imposta di bollo nel loro paese di residenza.
L’aliquota passa all’1,20% a decorrere dal 1°gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
A completamento dei commi 61 e 62, il comma 64 chiarisce che, con Decreto Mef saranno proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli artt. 47, 58, 59 e 68 del Tuir, e art. 4, comma 1, lett. q), del Dlgs. n. 344/03.
Commi da 74 a 75– Proroga detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e bonus mobili
Con il comma 74 sono prorogate al 31 dicembre 2016 le detrazioni previste per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica disciplinate agli artt. 14, 15 e 16, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/13.
Le detrazioni sono pari al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, compresi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed al 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di immobili.
Sempre al comma 74, è stata introdotta la possibilità per i soggetti di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del Tuir- come pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi – di cedere la detrazione loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali effettuati nel 2016 ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Le modalità per la cessione della detrazione di cui sopra sarà stabilita con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
Al comma 75 si prevede la possibilità per le giovani coppie, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato il 35esimo anno di età, che hanno acquistato un’abitazione, di usufruire di una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel limite di Euro 16.000.
Commi da 76 a 84 – Contratto di locazione finanziaria immobili ad uso abitativo
Il comma 76 disciplina il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale. Con il contratto di locazione finanziaria, la banca o altro intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, il quale potrà godere dell’immobile per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo che deve considerare il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto.
Alla scadenza del termine, l’utilizzatore potrà acquistare la proprietà dell’immobile ad un prezzo prestabilito.
In caso di acquisto dell’immobile verrà applicato, come chiarito dal comma 77, il “divieto di azione revocatoria fallimentare” ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera a), Rd. n. 267/42.
Al comma 78 è trattato il caso della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere il ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene in conformità ai valori di mercato, dedotte alcune somme; l’utilizzatore dovrà corrispondere l’eventuale differenza negativa al concedente.
Nell’attività di vendita e ricollocazione del bene, la banca o l’intermediario dovranno attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore.
Secondo quanto previsto dal comma 79, l’utilizzatore ha la facoltà di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, con preliminare richiesta al concedente, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. In caso di sospensione, la durata del contratto è prorogata di un periodo uguale alla durata della sospensione. L’ammissione al beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, come la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e la cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3), del Codice di procedura civile.
Una volta terminata la sospensione, il pagamento dei corrispettivi riprende nelle stesse modalità previste dal contratto; in caso di mancata ripresa dei pagamenti, si applicano le disposizione di cui al comma 78.
I commi 82 e 83 recano la disciplina fiscale, applicabile dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, relativa al contratto di locazione finanziaria, in particolare ai fini Irpef ed ai fini dell’Imposta di registro.
Commi da 85 a 86 – Incentivi per rottamazione autocaravan
Con i commi 85 ed 86 in commento, si stabiliscono incentivi fino ad un massimo di Euro 8.000 per i soggetti che intendono sostituire, mediante demolizione, autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad Euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.
Commi da 87 a 88 – Detrazioni fiscali anche per gli Iacp
Le detrazioni commentate ai commi 74 e 75 di cui all’art. 14 del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 90/13, valgono anche per gli Iacp, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Possono essere applicate le medesime detrazioni di cui sopra anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
Commi da 126 a 127 – Note di credito Iva
I commi 126 e 127 fanno riferimento alla disciplina delle note di variazione dell’imponibile Iva o dell’Imposta di cui all’art. 26 del Decreto Iva, interamente sostituito dal comma 126.
La principale novità riguarda la possibilità, anticipata per il cedente, di emettere nota di credito e, di conseguenza, di portare in detrazione l’Imposta corrispondente alla variazione in caso di mancato pagamento da parte del cessionario o soggetto committente soggetto a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Il soggetto cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale “dalla data delle Sentenza dichiarativa del fallimento o del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
Non vi è l’obbligo, da parte del cessionario o committente assoggettato a procedura concorsuale, di registrazione della nota di credito a norma dell’art. 23 e 24 del Dpr. n. 633/72 e, nel caso in cui il cedente o prestatore riceva, in seguito all’effettuazione della variazione in diminuzione per mancato pagamento, il relativo pagamento totale o parziale del corrispettivo, dovrà effettuare nuova variazione in aumento e riversare l’Imposta corrispondente al corrispettivo pagato.
Nel caso invece di risoluzione contrattuale relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica derivante da inadempimento, la nota di variazione dovrà essere effettuata soltanto per quelle prestazioni in cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente non abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Comma 128 – “Reverse charge” tra Consorzio e Imprese consorziate
Con il comma 128 in commento viene esteso il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) di cui all’art. 17, comma 5, Dpr. n. 633/72, anche per le prestazioni di servizi da parte delle Imprese consorziate nei confronti del Consorzio di appartenenza, nel caso in cui il Consorzio sia aggiudicatario di prestazioni nei confronti di Enti pubblici ai quali verrà emessa fattura in “split payment”.
La disposizione in oggetto ha efficacia in seguito al rilascio di autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva Iva 2006/112/Ce.
Comma 129 – Compensazione cartelle esattoriali
Il comma 129 estende anche per l’anno 2016 le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/14, che permettono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle Imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Commi da 130 a 132 – Prolungati i termini per l’accertamento delle Imposte sui redditi
Vengono modificati i termini per l’accertamento dell’Iva – art. 57 del Dpr. n. 633/72 – e per l’accertamento delle Imposte sui redditi – art. 43 del Dpr. n. 600/73- ed in particolare:
- gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della Dichiarazione o di presentazione di Dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino all’ottavo anno successivo a quello della Dichiarazione;
- non vale più la disposizione che raddoppia i termini di accertamento in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal Dlgs. n. 74/00.
Al comma 132 si stabilisce che le disposizioni di cui sopra si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Nel secondo periodo del comma 132 è inserita la disciplina transitoria relativa ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2015.
Restano ferme le disposizioni in materia di accertamento ai fini della “voluntary disclosure” di cui all’art. 5-quater del Dl. n. 167/90, convertito con modificazioni dalla Legge n. 227/90.
Comma 133 – Decorrenza dal 2016 della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario
E’ anticipata al 1° gennaio 2016 la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, contenuta nel Dlgs. 24 settembre 2015, n. 158 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2015).
Restano ferme le sanzioni dovute secondo le norme relative alla procedura della “voluntary disclosure” vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
In merito a quest’ultima procedura di collaborazione volontaria, si precisa che è possibile notificare gli atti al contribuente all’indirizzo di Posta elettronica certificata dal Professionista che lo assiste nell’ambito della procedura volontaria previo consenso del contribuente stesso.
Commi da 134 a 138 – Rateazioni debiti tributari
Le presenti norme sono finalizzate a consentire ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti ex Dlgs. n. 218/97 di essere riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso.
Più in dettaglio, il beneficio spetta nuovamente ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 limitatamente al solo versamento delle Imposte dirette a condizione che entro il 31 dicembre 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il contribuente deve però adempiere alla disposizioni di cui al comma 135, trasmettendo, nei 10 giorni successivi al versamento, copia della quietanza all’Ufficio competente.
Vale, secondo quanto previsto dal comma 136, il principio di non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.
Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga, comporta la decadenza dal beneficio
Infine, il comma 138 prevede il divieto di avvio di nuove azioni esecutive una volta trasmessa la quietanza, se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73; la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Commi da 152 a 161 – Canone Rai
Il comma 152 prevede che, per l’anno 2016, il costo del canone Rai per uso privato, di cui al Regio Dl. n. 246/38, convertito dalla Legge n. 880/38, è ridotto ad Euro 100.
Con il comma 153 si dispone che per desumere la detenzione o l’utilizzo di un apparecchio televisivo è sufficiente l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui la persona ha la residenza anagrafica. Allo scopo di cui sopra, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Torino – Sportello S.A.T..
Il canone di abbonamento è dovuto una sola volta a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati da una stessa famiglia anagrafica.
Sempre al comma 153 si dispone che, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, Regio Dl. n. 246/38, convertito dalla Legge n. 880/38, il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’Impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
Il comma 156 autorizza l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, l’Acquirente unico Spa, il Ministero dell’Interno, i Comuni e gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità, allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili e, in particolare, dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione e ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
Comma 203 –Aliquota contributiva lavoratori autonomi
Il comma 203 conferma, anche per l’anno 2016, l’aliquota contributiva del 27% di cui all’art. 1, comma 79, Legge n. 247/07, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 355/95, che non risultino iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria.
Comma 290 – No tax area pensionati
Il comma 290 apporta modifiche all’art. 13 del Tuir in materia di detrazioni ai fini Irpef spettanti ai redditi da pensione (no tax area per i pensionati), prevedendo in particolare che:
- se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno più redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall’Imposta lorda pari a:
- Euro 1.783 (anziché Euro 1.725) se il reddito complessivo non supera Euro 7.750 (anziché Euro 7.500);
- “Euro 1.255, aumentata del prodotto fra Euro 528 e l’importo corrispondente al rapporto fra Euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e Euro 7.250, se l’ammontare del complessivo è superiore a Euro 7.750 ma non a Euro 15.000”;
- se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione pari a:
- Euro 1.880 (anziché Euro 1.783), se il reddito complessivo non supera Euro 8.000 (Euro 7.750);
- “Euro 1.297, aumentata del prodotto fra Euro 583 e l’importo corrispondente al rapporto fra Euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e Euro 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a Euro 8.000 ma non a Euro 15.000”.
Commi da 905 a 909 – Misure fiscali nel Settore agricolo
I commi da 905 a 909 in commento recano misure al Settore agricolo.
Il comma 905 eleva l’Imposta di registro dal 12% al 15% per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 1, comma 1, Tariffa, Parte I, Dpr. n. 131/86.
Al comma 909 si prevede invece un aumento al 30%, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, del coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai dominicale al fine della determinazione delle imposte sui redditi.
Commi da 949 a 953– Dichiarazione precompilata
Il comma 949 apporta modifiche al Dlgs. n. 175/14, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”.
Nello specifico, all’art. 3, comma 3, vengono compresi tra i soggetti obbligati alla trasmissione, al Sistema “Tessera sanitaria”, dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal 1°gennaio 2015 anche non autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari.
Viene data la possibilità ai cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema “Tessera sanitaria” mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.
La sanzione prevista in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui sopra è quella stabilita dall’art. 78, comma 26, della Legge n. 413/91.
Sempre al comma 3, dell’art. 3 citato, viene inserito il comma 5-ter, il quale prevede che non si applicano le sanzioni previste a carico dei soggetti obbligati in caso di errata trasmissione dei dati relativi all’anno 2014 a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Sempre il comma 949 aggiunge all’art. 5 il comma 3-bis, il quale rende noto che, nel caso di presentazione della Dichiarazione con modifiche rispetto alla Dichiarazione precompilata tali da determinare un rimborso superiore a Euro 4.000, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
Il comma 950 fissa nel 28 febbraio di ogni anno il termine entro il quale gli Enti assistenziali ed i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai beneficiari per effetto dei contributi versati (art. 51, comma 2, lettera a) e di quelli di cui alla lett. e-ter), comma 1, art. 10, Tuir.
Con il comma 951 si incaricano i sostituti d’imposta di comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio di ciascun anno i risultati finali delle Dichiarazioni.
In ultima analisi, sono apportate modifiche in materia di “Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta” di cui all’art. 4, Dlgs. n. 322/98, e più in dettaglio:
- viene modificato il comma 3-bis), prevedendo che i soggetti che effettuano la ritenuta sui redditi secondo quanto previsto agli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, del Dpr. n. 600/73, tenuti al rilascio delle C.U. di cui al comma 6-ter del medesimo articolo, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate il Modello “770 – Semplificato” entro il 31 luglio di ciascun anno;
- viene aggiunto con il comma 6-quinquies che, oltre alla C.U. trasmessa entro il 7 marzo dell’anno successivo, devono essere trasmessi “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del Dlgs. n. 241/97”.
Il comma 953, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, esonera dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema “Tessera sanitaria”.
Commi da 954 a 957– Interventi ai fini Irpef
Il comma 954 aggiorna, a partire dl 2015, la detrazione per spese funebri in seguito alla morte di persone ad Euro 1.550, e chiarisce che la detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria vale anche per le Università non statali. L’importo della detrazione dovrà essere stabilito con apposito Dm. Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi alle Università statali.
Non di minor rilevanza è la disposizione, sempre del comma 954, che prevede, con la modifica dell’art. 24 del Tuir, l’estensione a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato delle modalità di determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef (artt. 1-24 del Tuir), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
Il comma 956 mantiene fermo l’onere dell’Agenzia delle Entrate, per le Dichiarazioni dei redditi a decorrere dall’anno 2016, di effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a Euro 4.000.
Il comma 957 modifica l’art. 39, comma 1-bis, del Dlgs. n. 241/97, in materia di responsabilità solidale del Centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti. La modifica prevede che i Caf sono obbligati in solido con chi ha commesso la violazione a corrispondere un importo pari alla sanzione irrogata più le ulteriore somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1, art. 39, del Dlgs. n. 241/97.
Commi da 960 a 963– Aliquota Iva 5% per le Cooperative sociali
E’ introdotta una nuova aliquota Iva agevolata pari al 5% per le prestazioni socio-sanitarie ed educative di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), dell’art. 10, comma 1, Dpr. n. 633/72, rese dalle Cooperative sociali e loro Consorzi ai soggetti elencati al n. 27-ter dello stesso comma.





