Nella Delibera n. 1177 del 19 dicembre 2018 dell’Anac, viene chiesto un parere sulla legittimità delle modalità adottate da una stazione appaltante nella conduzione di una gara (procedura aperta per l’appalto di lavori di messa in sicurezza di un litorale).
Nel dettaglio, viene contestata:
- la mancata effettuazione del sorteggio ex 97, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, al momento dell’insediamento del seggio di gara;
- la presenza di 2 soli componenti la Commissione;
- l’assenza di un testimone in alcune sedute di gara;
- l’omissione della trascrizione a verbale delle richieste dell’Impresa e della presenza di un delegato di questa alle operazioni.
L’Anac ritiene corretto l’operato della stazione appaltante, in quanto:
- trattandosi di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, non è necessario nominare una Commissione e la procedura è stata condotta correttamente dal Responsabile del procedimento;
- il sorteggio ex 97, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, disposto a seguito della contestazione dell’istante è avvenuto in maniera tempestiva, prima di procedere al calcolo della soglia di anomalia e alla verifica delle offerte, anche se in una seduta successiva all’insediamento del seggio di gara;
- le restanti circostanze segnalate, quali la mancata verbalizzazione di alcuni rilievi dell’istante e la presunta assenza di un testimone nelle sedute di gara, non sono indicative di una eventuale violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, che risulta essere stato rispettato come può desumersi dal fatto che i delegati delle Imprese erano ammessi a partecipare.




