Nella Sentenza n. 3553 dell’11 giugno 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame (limiti del ricorso al subappalto ex art. 118 del Dlgs. n. 163/06) viene rimessa alla Corte di Giustizia dell’Ue. In particolare, i Giudici formulano il seguente quesito interpretativo: “se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 e 71 della Direttiva 2014//24, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’art. 118 commi 2 e 4 del Dlgs. n. 163/06, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto e l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%”.