Ctr Campania, sede di Napoli -Sentenza n.1698/48/2017 del 24 febbraio 2017
La Commissione tributaria regionale del Capoluogo campano, con la recente Sentenza n.1698/17 (cui si aggiunge la decisione gemella n.1678/2017), ha statuito, nel merito, l’annullamento di un avviso di liquidazione dell’Imposta di registro, ipotecaria e catastale, inerente l’accertamento del maggior valore della compravendita di una unità immobiliare, in quanto l’Ufficio ha omesso di allegare gli atti “parametro”, utilizzati in comparazione dalla stessa Amministrazione finanziaria.
I Giudici di merito, facendo leva sul consolidato orientamento della Suprema Corte e in applicazione della disposizione contenuta all’art. 7 dello “Statuto del contribuente”, hanno precisato che l’Agenzia aveva l’obbligo di allegare l’atto comparativo a quello oggetto di impugnativa ovvero doveva riportare in questo il contenuto essenziale del primo.
L’astratta conoscibilità dell’atto “parametro” non è idonea inoltre a sanare l’omissione dell’allegazione, perché tale obbligo, che grava sull’Ufficio, ha la funzione di garantire il contribuente ad esercitare in toto il diritto difesa; infatti, in mancanza del documento utilizzato dagli Uffici finanziari, il contribuente si troverebbe costretto ad effettuare un’attività di ricerca, che darebbe luogo a una compressione del termine per ricorrere, sfalsando le regole processuali a favore del Fisco.
Infine, dalla Sentenza emerge che non può sortire alcun effetto l’eccezione riferita alla tutela della privacy, trattandosi di un adempimento obbligatorio ex lege– art. 24, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 196/2003, c.d. “Codice dellaprivacy”.
La decisione non può che essere condivisa, in quanto l’Amministrazione finanziaria deve giocare ad armi pari nell’ottica del giusto processo, che vale anche per quello tributario.
di Stefania Santorelli




