Mancata dimostrazione del requisito di partecipazione: comporta l’esclusione immediata del concorrente

Nella Delibera n. 429 del 13 maggio 2020 dell’Anac, una Società ha chiesto il riesame e il conseguente annullamento in autotutela della Delibera n. 266/2020 nella quale l’Anac, esprimendo un parere sull’istanza di precontenzioso formulata, aveva ritenuto legittimo il contestato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposto dalla Stazione appaltante per mancata produzione dell’accordo di cooperazione da parte del concorrente aggiudicatario. L’Autorità rigetta l’istanza di riesame e conferma quanto disposto con la Delibera n. 266/2020. Il dispositivo della Delibera in questione chiarisce che, in ragione della mancata dimostrazione del requisito di partecipazione prescritto dal bando, la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione del concorrente in fase di gara e non anche procedere all’aggiudicazione e alla successiva revoca, ciò anche tenendo in precisa considerazione le affermazioni dell’operatore economico in ordine all’impossibilità di produrre l’accordo di cooperazione richiesto dalla disciplina di gara. Ciò avrebbe dovuto evitare al concorrente le conseguenze connesse, per legge, alle dichiarazioni non veritiere e alla mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario.