Delibera n. 591 del 16 dicembre 2024
Nella vicenda in esame, si discute se sia legittimo avviare un procedimento di decadenza dall’aggiudicazione di una gara pubblica per la mancata presentazione, entro i termini stabiliti, dei documenti necessari per la stipula del contratto.
L’aggiudicatario contesta la natura perentoria del termine, sostenendo che fosse ordinatorio secondo il disciplinare di gara e la normativa vigente. Inoltre, ritiene che il “soccorso istruttorio” non sia applicabile nella fase esecutiva. L’aggiudicatario dichiara di aver comunque presentato tutta la documentazione richiesta entro i termini previsti, dimostrando il possesso dei requisiti necessari per le verifiche preliminari alla stipula del contratto.
L’Anac chiarisce che il termine assegnato dalla Stazione appaltante per presentare i documenti richiesti, necessari a dimostrare il possesso dei requisiti per l’esecuzione del contratto, deve essere considerato perentorio anche se non espressamente definito tale nella lex specialis. Questo termine è indispensabile per garantire la tempestività e la certezza delle procedure, evitando ritardi che possano rallentare o prolungare il processo in modo indefinito. Tale interpretazione è coerente con la finalità delle norme applicabili, anche in assenza di una dichiarazione esplicita.





