Messa in sicurezza delle scuole: in G.U. il Dpcm. sui poteri derogatori a Sindaci e Presidenti delle Province, ma il termine è già scaduto
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 marzo 2014, con considerevole ritardo, il Dpcm. 22 gennaio 2014, recante “Definizione di poteri derogatori ai Sindaci e ai Presidenti delle Province interessati che operano in qualità di Commissari governativi per l’attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle Istituzioni scolastiche statali”.
Il Decreto stabilisce i poteri derogatori da attribuire ai Sindaci e ai Presidenti delle Province perché possano portare a termine, negli stretti tempi previsti, gli adempimenti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, finanziati ai sensi dell’art. 18, comma 8-ter, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13 (“Decreto del fare”).
In sintesi, con riferimento a queste particolari opere pubbliche (la lista degli interventi finanziati – per un totale di Euro 150 milioni – è stata pubblicata nella Tabella allegata al Decreto Miur 5 novembre 2013), Presidenti di Provincia e Sindaci sono, fino al 31 dicembre 2014, dei Commissari governativi.
In ragione dell’urgenza degli interventi in questione, gli Amministratori coinvolti sono autorizzati a derogare a una serie di disposizioni contenute nel Dlgs. n. 163/06 (“Codice degli appalti”), nel relativo Regolamento attuativo (Dpr. n. 207/10), nella Legge n. 241/90 e nel Dpr. n. 380/01.
In particolare, il Dpcm. consente di stipulare il contratto di appalto (e consegnare i relativi lavori) immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva e introduce semplificazioni dei controlli sugli atti delle procedure di affidamento, prevede la riduzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, nonché l’estensione dei casi in cui è possibile procedere agli interventi edilizi in assenza di permesso di costruire.
Si segnala che il Dpcm. è approdato in Gazzetta ben oltre il termine ultimo concesso agli Enti Locali per poter procedere all’affidamento dei lavori, vale a dire il 28 febbraio 2014. Per tale scadenza – introdotta dal citato “Decreto del fare” e richiamata anche nelle premesse del Dpcm. stesso – lo sforamento comporta, ai sensi del citato comma 18-bis, la revoca dei finanziamenti. Sebbene il Miur avesse reso noto il contenuto del Decreto in questione sul proprio sito internet a fine gennaio, risulterebbe opportuno, in conseguenza della tardiva pubblicazione in Gazzetta, che il Ministero fornisse chiarimenti in merito e/o mettesse allo studio un’eventuale proroga della citata scadenza.
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