L’Anac, con la Delibera n. 1121 del 4 dicembre 2019, ha espresso alcuni chiarimenti in merito al conferimento dell’incarico di “Rpct” ad un soggetto esterno all’Amministrazione.
L’Autority ha affermato che l’incarico di “Rpct” ad un soggetto esterno all’Amministrazione, in servizio ma non di ruolo, in posizione di comando, rappresenta una eccezione assoluta alla regola di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, così come la concentrazione di molteplici funzioni in capo ad unico soggetto, a partire da quelle inerenti le aree esposte a maggior rischio corruttivo fino ad arrivare all’incarico di “Rpct”.
La nomina che si discosta, sia dal dettato normativo che dalle indicazioni fornite dall’Autorità, necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, che rappresenti le ragioni che possano condurre ad operare una designazione diversa da quella prevista ex lege.