Nomina Dirigenti senza concorso: la Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12

Nella Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 della Corte Costituzionale, i Giudici si sono espressi sull’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 44/12. Nello specifico, i Giudici hanno rilevato che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’Amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Inoltre, i Giudici hanno sancito che anche il passaggio a una fascia funzionale superiore determini l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, ed è soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso. 

In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12 e le successive proroghe che hanno consentito la nomina di Funzionari come Dirigenti nelle Agenzie fiscali senza concorso. Con la Sentenza in questione decadranno dall’incarico diversi Dirigenti delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane attualmente inseriti in organico sulla base di un contratto a termine senza un concorso.

Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 – Corte Costituzionale