Nella Sentenza n. 18352 del 19 settembre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del Dpr. n. 600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 del Cpc., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile. La stessa deve invece essere effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60, lett. e), del Dpr. n. 600/73, laddove il Messo notificatore non reperisca il contribuente perché questo risulti essersi trasferito in luogo sconosciuto. Accertamento, quest’ultimo, cui il Messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
In questa seconda ipotesi (c.d. “irreperibilità assoluta”), pur non richiedendosi “nuove ed ulteriori ricerche”, è pur sempre necessario nonché sufficiente che il Messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all’indirizzo indicato.