Notifica del ricorso per Cassazione: si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento

Nella Sentenza n. 21379 del 21 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che la notifica a mezzo del Servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 del Cpc. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Pertanto, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione (della quale quindi non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 del Cpc.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Sentenza n. 21379 del 21 ottobre 2015 della Corte di Cassazione