Nella Sentenza n. 22747 del 6 novembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che è nulla e non inesistente la notifica dell’appello non andata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, qualora, pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall’avviso di notificazione della Sentenza impugnata, sia mancata un’idonea ed inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l’iniziale elezione di domicilio. Tale vizio, se non rilevato dal Giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 del Cpc. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito.




