Notifica: è nullo l’atto notificato ex art. 140 Cpc. senza la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa

Nell’Ordinanza n. 7388 del 17 marzo 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della Legge n. 890/1982 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. “Cad”), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato quindi tutelato il diritto di difesa.

Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 del Cpc., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.