Nella Sentenza n. 7170 del 22 ottobre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che la notifica telematica del ricorso alle Amministrazioni deve essere effettuata presso gli indirizzi mutuati dall’Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, escludendo in apice ogni forma di equipollenza, con la conseguenza che nemmeno l’indirizzo Pec risultante dal Registro Ipa e gli indirizzi internet indicati nei siti dell’Amministrazione possono ritenersi validi ai fini della notifica degli atti giudiziari alle Pubbliche Amministrazioni. Dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo Pec in ambito Pat, deve ritenersi che la Pec da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/2012. In particolare, l’art. 14, comma 2, del Dpcm. n. 40/2016, prevede che le notificazioni alle Amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi Pec di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, fermo quanto previsto dal Rd. n. 1611/1933. Ai sensi del suddetto comma 12, dell’art. 16, del Dl. n. 179/2012, nel testo risultante dalla modifica operata con il Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, le Amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo Pec valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito Elenco. Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 16-ter del medesimo Dl. n. 179/2012, che ha reso applicabile alla Giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter. Tale ultima disposizione, nella versione vigente, prevede che, “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per ‘pubblici elenchi’ quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62, del Dlgs. n. 82/2005, dall’art. 16, comma 12, del presente Decreto, dall’art. 16, comma 6, del Dl. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.
E’ dunque di tutta evidenza l’opzione del Legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati, escludendo così in apice ogni forma di equipollenza. D’altro canto, ha indubbio fondamento l’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate.
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, stanti le oscillazioni interpretative sul diverso valore della notifica di un ricorso amministrativo ad una P.A ad un indirizzo Pec diverso da quello previsto a livello normativo sopra indicato, è possibile concedere la rimessione in termini del ricorrente ai sensi dell’art. 37 del Cpa.