Notifica: si perfeziona con la ricezione della raccomandata o con il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione

Nell’Ordinanza n. 19476 del 3 agosto 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda la notificazione della cartella di pagamento regolata dall’art. 26 del Dpr. n. 602/73. In particolare, i Giudici di legittimità pongono in evidenza come tale norma preveda che, nelle ipotesi di cui all’art. 140 del Cpc., la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dall’art. 60 del Dpr. n. 600/73. Tale ultima disposizione richiede il deposito nella Casa comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, i Giudici sottolineano che, con la Sentenza n. 3/10, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 140 del Cpc. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, ne consegue che, per effetto della menzionata Sentenza della Corte Costituzionale, la notificazione effettuata ai sensi della disposizione sopra citata si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di 10 giorni dalla spedizione.