Notifica telematica ad una P.A. di un atto processuale: occorre usare l’indirizzo Pec inserito nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia

Nella Sentenza n. 2401 del 13 ottobre 2017 del Tar Sicilia, i Giudici si esprimono sulla notifica telematica di un atto processuale ad una Pubblica Amministrazione, ponendo in evidenza che il Dm. n. 40/16, recante le regole operative per l’attuazione del Processo amministrativo telematico, all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle Amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi Pec di cui all’art. 16, comma 12, del Dl. n. 179/12.

Il predetto comma 12, come modificato da ultimo ad opera del Dl. n. 90/14, convertito in Legge n. 114/14, onerava le Amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di Posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’Elenco presso il Ministero della Giustizia. Dunque, concludono i Giudici siciliani, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica, non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo Pec, ma solo quello inserito nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli Enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.