Nell’Ordinanza n. 4933 del 20 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di notificazione a mezzo del “Servizio postale”, il principio – derivante dalla Sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario – ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’Ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 53/94, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione. Con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 del Cpc. alla data dell’avvenuta spedizione.







