Notifiche tributarie: i principi fissati dalla Cassazione

Nella Sentenza n. 13124 del 25 maggio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sulle notifiche tributarie, affermando che:

– l’art. 139 del Cpc., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purchè si tratti comunque di luogo posto nel Comune in cui il destinatario ha la sua residenza;

– ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/73, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione;

– la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del Dpr. n. 602/73 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta;

-non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo non discende dal richiamato art. 26, comma 4, del Dpr. n. 602/73, che peraltro prevede, ai fini amministrativi, la conservazione della cartella in alternativa alla matrice (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento).Quindi, deve ritenersi ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia dellacartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima.

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