Obbligazione priva di impegno e accantonamento a rendiconto: necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 160 del 7 luglio 2025

Un Comune ha chiesto se sia possibile procedere al pagamento in favore di un’associazione per attività svolte nell’ambito di una convenzione regolarmente approvata, pur in assenza di un formale impegno di spesa, utilizzando somme precedentemente accantonate nel rendiconto. Il dubbio riguarda la possibilità di evitare il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

La Sezione ha chiarito che, anche in presenza di una convenzione validamente sottoscritta, l’assenza dell’impegno contabile costituisce una violazione dell’art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, il quale stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se preventivamente impegnate in bilancio e dotate di copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio finanziario. La violazione di tali disposizioni impone il ricorso alla procedura eccezionale prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel, che consente il riconoscimento del debito fuori bilancio qualora la spesa, pur effettuata senza i dovuti presupposti contabili, abbia arrecato una utilità e un arricchimento per l’ente.

La previsione di un accantonamento contabile nel rendiconto, effettuato, ad esempio, ai sensi dell’allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, è certamente corretta sotto il profilo prudenziale e risponde ai principi della competenza finanziaria potenziata, ma non equivale a un impegno di spesa né è sufficiente, da sola, a legittimare il pagamento. Lo ha chiarito la Corte dei conti Lombardia con la Delibera n. 317/2023, sottolineando che l’accantonamento è uno strumento di rappresentazione contabile e non una copertura giuridica. Il pagamento, pertanto, può avvenire solo dopo che il Consiglio comunale abbia adottato una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del Tuel, accertando in modo motivato l’utilità e l’arricchimento derivati dalla prestazione. Solo tale atto può ricondurre la spesa nel bilancio dell’ente e rimuovere la responsabilità personale del funzionario o amministratore che ha consentito l’obbligazione in assenza dell’impegno (ex art. 191, comma 4, del Tuel). Il successivo utilizzo delle somme accantonate – che rappresentano una provvista finanziaria disponibile – potrà quindi avvenire nel rispetto dell’art. 193, comma 3, del Tuel, che consente l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, o di specifiche quote accantonate, per il ripiano dei debiti fuori bilancio riconosciuti e il mantenimento degli equilibri contabili.

La Sezione ha, infine, ricordato che il riconoscimento consiliare non ha natura costitutiva dell’obbligazione, ma è necessario per ricondurre una passività formatasi al di fuori delle procedure contabili ordinarie all’interno del sistema autorizzatorio previsto dall’ordinamento. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie nella Delibera n. 27/2019, l’obbligo del Consiglio di intervenire riguarda anche spese di natura vincolata, poiché attiene alla tutela dell’equilibrio di bilancio e alla responsabilità politica dell’Organo. Il mancato o ritardato riconoscimento può alterare la veridicità dei conti e compromettere il rispetto degli equilibri finanziari. In conclusione, la Sezione ha chiarito che l’accantonamento nel rendiconto è un atto contabile utile, ma non può sostituire il formale riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio, che costituisce un obbligo necessario per garantire la legalità della spesa e la corretta gestione finanziaria dell’Ente Locale.

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