Tar Lombardia, Sentenza n. 3625 del 12 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, il caso riguarda una Gara pubblica indetta per l’affidamento di lavori di espansione, aggiudicata ad un Raggruppamento temporaneo di imprese sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il secondo classificato ha contestato l’aggiudicazione sollevando varie questioni, tra cui presunte violazioni delle norme relative alla capacità economico-finanziaria, alla valutazione delle offerte e alla regolarità del procedimento. Ha inoltre richiesto il risarcimento del danno in forma specifica, chiedendo di subentrare nel contratto.
Il Raggruppamento vincitore ha a sua volta impugnato la legittimità della partecipazione del ricorrente, sostenendo che avrebbe dovuto essere escluso per irregolarità e violazioni delle regole di Gara.
Il caso solleva questioni giuridiche relative alla corretta interpretazione delle norme sui requisiti di partecipazione e sulla valutazione delle offerte nelle gare pubbliche.
I Giudici stabiliscono che, nell’ambito degli appalti pubblici per lavori, il possesso dei requisiti deve rispettare una doppia condizione: da un lato, il Raggruppamento nel suo complesso può soddisfare i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale; dall’altro, è necessario che ogni esecutore disponga dei requisiti specifici per le prestazioni che si è impegnato a realizzare. Questo Principio è sancito dall’art. 68, comma 11, del “Codice dei Contratti pubblici” e confermato dalla giurisprudenza.
La tesi secondo cui i requisiti potrebbero essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento, analogamente a quanto avviene per forniture e servizi, è respinta dai Giudici, poiché in contrasto con il quadro normativo specifico per gli appalti di lavori.
La Pronuncia chiarisce che la disposizione impone un obbligo di corrispondenza sostanziale tra i requisiti richiesti e le quote di esecuzione delle prestazioni assunte da ciascun operatore.
Inoltre, i Giudici evidenziano che, sebbene il “Codice” possa contenere elementi di discrezionalità per la Stazione appaltante – ad esempio, nell’art. 68, comma 4, lett. b) – ciò non consente di derogare ai Principi fondamentali che regolano l’affidamento dei lavori, tra cui il rispetto delle quote di esecuzione proporzionate ai requisiti posseduti.






