Offerta economicamente più vantaggiosa: illegittimo prevedere un punteggio per l’offerta economica superiore a 30 punti

Nella Delibera n. 7/2019 dell’Anac, una Società contesta la legittimità di una procedura di gara in quanto la stazione appaltante, in violazione dell’art. 95, comma 10-bis del Dlgs. n. 50/2016, ha quantificato nel 40% il peso del punteggio da attribuire alla componente economica dell’offerta in luogo del tetto massimo del 30%, previsto dalla normativa di Settore. L’Anac rileva che l’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal Dlgs. n. 56/2017 (recante “Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 50/16”), prevede che “la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%”. Quindi, la percentuale del 40% per l’offerta economica prevista dal bando di gara è da ritenere illegittima. Inoltre, supponendo fondato il presupposto secondo cui le forniture oggetto di affidamento presentano un elevato grado di omogeneità (qualitativa), nel caso di specie era possibile utilizzare anche esclusivamente il criterio del minor prezzo, trattandosi appunto di “forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b).