Nella Sentenza n. 227 del 29 gennaio 2018 del Tar Catania, la questione controversa riguarda l’interpretazione dell’art. 95, comma 10-bis del Dlgs. n. 50/16. I Giudici osservano che l’articolo in questione, introdotto dall’art. 60 del Dlgs. n. 56/17, impone alla stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%; ma nel caso di specie l’Amministrazione intimata ha previsto di attribuire al punteggio economico un rilievo del 40%. Pertanto, i Giudici affermano che è illegittima la clausola del bando di una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui, per l’offerta economica, sia prevista l’attribuzione del 40%.






