Nella Delibera n. 729 del 9 settembre 2020 dell’Anac, una Società sottopone all’attenzione dell’Anac una richiesta di parere contestando l’aggiudicazione di 2 lotti nell’ambito di una procedura negoziata, sostenendo che sia stata utilizzata una modalità di calcolo del punteggio per l’offerta economica basato su formula interdipendente non lineare che avrebbe prodotto l’effetto di ampliare il differenziale dei punteggi economici e, di fatto, avrebbe annullato la rilevanza del punteggio qualitativo in contrasto con l’art. 95, comma 10-bis, del Dlgs. n. 50/2016. L’Autorità rileva che le Stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità tecnica nella individuazione delle formule matematiche da usare per l’attribuzione del punteggio, con la conseguenza che le scelte compiute sono sindacabili per gli eventuali profili di abnormità o manifesta illogicità. Nella scelta della formula per l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione appaltante ha capacità di introdurre nel disciplinare di gara un criterio relativo all’attribuzione dell’offerta economica che mira a riconoscere in maniera decisiva il ribasso sul prezzo, ove sia assicurato il giusto contemperamento con le esigenze di assicurarsi anche la qualità delle offerte tecniche.