Nella Sentenza n. 8537 del 30 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che la regola dell’offerta migliorativa – da esperire in caso vi siano 2 o più offerte identiche – disciplinata dall’art. 77, del Rd. n. 827/1924, sempre vigente anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, deve essere applicata nel rispetto della regola che primariamente governa le procedure aperte in quanto precipitato applicativo del Principio di par condicio: l’obbligo di previo invio di una comunicazione, o anche la semplice pubblicazione di un avviso sulla Piattaforma telematica (quando il bando contempli tale possibilità) che renda manifesta le modalità e i tempi della gara suppletiva riservata agli ex aequo. A maggior ragione, nei casi come quello in esame, in cui il bando detta disposizioni apparentemente escludenti la possibilità dell’offerta migliorativa.




