Tar Lombardia, Sentenza n. 3359 del 26 novembre 2024
La questione riguarda se un’offerta presentata in una Gara pubblica possa essere considerata valida anche senza firma digitale. I Giudici osservano che, secondo il nuovo “Codice dei Contratti pubblici”, tutte le comunicazioni devono avvenire tramite mezzi elettronici in conformità con il “Codice dell’Amministrazione digitale”. Tuttavia, il “Codice” non disciplina specificamente la sottoscrizione dell’offerta, per cui si applica l’art. 65 del “Cad”, che richiede che le dichiarazioni telematiche siano firmate digitalmente, presentate con Spid o altro Sistema di identificazione certificato, oppure accompagnate da un documento di identità. Nel caso specifico, l’offerta tecnica presentata risulta priva di qualsiasi forma di sottoscrizione, poiché manca sia la firma elettronica o manuale sia altri strumenti equivalenti, come Spid o un Sistema di recapito elettronico certificato. La semplice registrazione e creazione di un account sulla Piattaforma telematica utilizzata per la gara non è sufficiente per garantire l’imputabilità soggettiva dell’offerta, come chiarito dalla giurisprudenza. Inoltre, il caricamento dei documenti sulla piattaforma può essere effettuato da chiunque possieda le credenziali di accesso, senza che vi sia garanzia che provengano dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Pertanto, in assenza di una firma digitale o di altri sistemi equivalenti, l’offerta è considerata non valida, poiché non rispetta i requisiti previsti dall’art. 65 del “Cad”.