Offerta tecnica priva dei requisiti essenziali fissati nel capitolato: legittima l’esclusione

Nella Delibera n. 334 del 10 aprile 2019 dell’Anac, una Società ha contestato l’esclusione da una gara (affidamento del servizio postale di raccolta, accettazione, smistamento, trasporto e recapito su tutto il territorio nazionale o all’estero) disposta dalla stazione appaltante per difformità dell’offerta tecnica rispetto alle condizioni essenziali di esecuzione stabilite dalla lex specialis di gara. L’Anac chiarisce che la formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. Attraverso l’esclusione dalla gara del concorrente che ha presentato un’offerta tecnica priva dei requisiti ritenuti essenziali, la stazione appaltante esprime il proprio dissenso rispetto ad un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione. Inoltre, l’Anac pone in evidenza l’orientamento secondo cui, in tali circostanze, è precluso alla stazione appaltante il ricorso al “soccorso istruttorio”, potendo tale strumento essere utilizzato per sanare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni riguardanti le condizioni di partecipazione ma non quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. La ratio è ovviamente quella di evitare che l’operatore economico sia messo nella condizione di modificare l’offerta tecnica per renderla rispondente ai requisiti minimi stabiliti dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di parità di trattamento.
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