Offerte anomale: applicazione del “fattore di correzione”

Nella Sentenza n. 13 del 30 agosto 2018 del Consiglio di Stato, l’art. 97, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del cd. “taglio delle ali”) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Di conseguenza, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del cd. “taglio delle ali”. In particolare, i Giudici sottolineano che ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che la sostanziale presunzione su cui si fonda lo stesso meccanismo del “taglio delle ali” è tale da non soffrire eccezioni o intermittenze nello sviluppo logico ed aritmetico della determinazione della soglia di anomalia. Ne consegue che un metodo di calcolo il quale prendesse in considerazione tale presunzione ai fini della prima operazione, ma la escludesse dalla seconda, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio.