Nella Sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità sono chiamati a decidere se, nel caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo, il sostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione in forza dell’art. 35 del Dpr. n. 602/1973. La Suprema Corte afferma che, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del Dpr. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Tuttavia, i Giudici di legittimità precisano che la sostituzione e la solidarietà nell’Imposta sono istituti distinti. L’art. 64, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, che disciplina il giudizio di accertamento dell’Imposta nel caso di sostituzione, dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo. Di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’Imposta.
Un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 e seguenti del Dpr. n. 600/1973; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, del Dpr. n. 600/1973. La lettura appare coerente con l’art. 35 del Dpr. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto. Con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta. Venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati artt. 23 e seguenti del Dpr. n. 600/1973, posta unicamente a carico del sostituto. Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 del Dpr. n. 602/1973 espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute. L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 del Dpr. n. 917/1986 che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. In effetti, sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate.