Tar Lombardia, Sentenza n. 2060 del 2 luglio 2024
Una Società ha indetto una gara d’appalto per la fornitura e l’installazione di moduli prefabbricati destinati ad una Scuola, includendo tutte le attività necessarie per il loro pieno funzionamento. Il Raggruppamento temporaneo di imprese, risultato secondo classificato, ha presentato ricorso, chiedendo la sospensione dell’assegnazione e l’accesso agli atti. Sia la Società appaltante che l’aggiudicataria si sono opposte al ricorso. I Giudici rilevano che l’appalto in questione è di tipo misto, comprendente, sia la fornitura di moduli prefabbricati per uso scolastico, sia i lavori necessari per la loro posa in opera, inclusa la progettazione esecutiva. Essendo questa opera parte di un Progetto di urbanizzazione, è soggetta alla normativa europea sugli appalti pubblici. La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo, senza una procedura competitiva, può violare le regole europee, qualora l’opera superi la soglia comunitaria. Il Legislatore italiano ha recepito questa interpretazione, applicando la normativa europea a tali appalti. Nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria non avesse dimostrato il possesso dei requisiti necessari per la progettazione esecutiva, ma questa accusa è stata respinta in quanto l’aggiudicataria possedeva la Certificazione SOA per tali attività, e la progettazione è stata eseguita da un dipendente qualificato. Anche altre contestazioni sulla legittimità dell’offerta, relative a presunte anomalie e al contratto di avvalimento, sono state rigettate. Pertanto, il ricorso è stato respinto e la richiesta di risarcimento danni rigettata.