Con riferimento alla possibilità di conferire la carica di Amministratore nell’Organo di amministrazione di una Società “in house” ad un soggetto in quiescenza, la disposizione di cui all’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12, come modificata ed integrata dall’art. 6, commi 1 e 2, del Dl n. 90/14, prevede che “è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2011[…]di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire
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