L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, ha fornito chiarimenti sulla “Definizione agevolata delle irregolarità formali” (art. 9, Dl. n. 119/2018).
La Circolare segue il Provvedimento 15 marzo 2019 e la Risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019, con cui è stato istituito il codice-tributo da utilizzare per il versamento e, in particolare, si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla “Definizione” e quelle che – così come le violazioni sostanziali – restano fuori dalla “Definizione agevolata”.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E, emanata il medesimo giorno, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla “Definizione agevolata” delle liti pendenti (artt. 6 e 7 del Dl. n. 119/2018) rispetto a quelli già contenuti nella Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, in particolare facendo luce su alcuni dubbi arrivati da Associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di “Definizione agevolata” già presentate dai contribuenti.





