Parafarmacie: legittima l’installazione dell’insegna “a bandiera” a forma di croce

Nella Sentenza n. 520 del 21 marzo 2016 del Tar Toscana, un Comune ha negato ad una Società, la ricorrente, titolare di una attività di parafarmacia sita nel Comune in questione, la possibilità di installare una insegna “a bandiera” a forma di croce.

I Giudici toscani rilevano che l’installazione all’esterno dell’esercizio di una croce con impianto neon non costituisce affatto una prerogativa commerciale di pertinenza delle sole Farmacie in quanto la legge riserva a tali esercizi soltanto il tratto connotativo del colore verde della croce. Alla luce di ciò, l’articolo del regolamento delle insegne del Comune in questione deve considerarsi illegittimo nella parte in cui consente alle sole Farmacie la facoltà di esporre insegne a bandiera con la croce conformi alle tipologie tipiche ammesse nella zona “A” del centro storico laddove le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile lo consentano. Pertanto la parafarmacia è legittimata ad apporre la sua croce colorata “a bandiera” nel centro storico della città in questione, come le Farmacie.