La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24939 del 24 novembre 2014 ha precisato che non sempre il Comune è in difetto se vicino alle zone blu non ha attivato aree di sosta senza limitazioni. In particolare la Suprema Corte ha osservato che gli artt. 7 e 8 del “Codice della strada” prevedono 3 eccezioni importanti alla generale regola dei parcheggi liberi vicino a quelli a pagamento, contrassegnati da strisce blu. Infatti, oltre alle zone pedonali, alle zone a traffico limitato e ai centri storici di particolare pregio, è possibile per i Comuni derogare al criterio generale sopra citato anche in altre zone di cosiddetta rilevanza urbanistica, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico, purché l’Amministrazione motivi adeguatamente la sua Determinazione.




