Nella Sentenza n. 426 del 3 febbraio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, possono partecipare alle gare non solo le Imprese che hanno già ottenuto il Decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale, ma anche quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo.
Secondo i Giudici, non depone in senso contrario la circostanza che la domanda di concordato preventivo sia stata presentata “in bianco” o “con riserva”. Infatti, il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (cd. “concordato in bianco”) non comporta il venir meno dei requisiti prescritti dall’art. 38 del Dlgs. n. 163/06.






