Patto di stabilità: rideterminati gli obiettivi degli Enti che partecipano alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014, n. 77, il Dm. Mef 14 febbraio 2014, recante “Attuazione del primo periodo del comma 6, dell’art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ‘Legge di stabilità 2012’

Il Decreto in oggetto dispone la rideterminazione della riduzione del saldo obiettivo degli Enti sperimentatori e la rideterminazione delle percentuali degli Enti Locali dalla sperimentazione ai sensi del citato art. 31, commi 4-ter e 6, superando quanto già disposto con l’emanazione del Dm. Mef n. 10574 del 5 febbraio 2014.

In proposito, si ricordano alcune delle novità introdotte dall’art. 31, commi da 2 a 6, della Legge n. 183/11, come modificati dal Dl. n. 102/09, prima, e dalla “Legge di stabilità 2014”, poi. In particolare, per l’anno 2014, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, non sperimentatori, applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 le percentuale, rispettivamente, del 19,25 % e del 14,07%.

Inoltre, per gli anni 2013 e 2014 sono sospesi i requisiti di “virtuosità” degli Enti Locali per quanto riguarda il Patto di stabilità interno, e pertanto non ci sarà più la distinzione tra Enti “non virtuosi” e “virtuosi”. L’art. 31, comma 4-ter, del Dl. n. 102/13, prevede che, a partire dal 2014, gli Enti sperimentatori godranno di un beneficio in termini di Patto di stabilità, essendo disposto che per tali Enti il saldo obiettivo potesse essere determinato al massimo a zero. Di contro, tale beneficio per gli Enti sperimentatori è controbilanciato con un aggravio per gli Enti non sperimentatori e, in parte, mediante l’utilizzo del Fondo previsto dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 154/08.

Ai sensi dell’art. 31, comma 6, della Legge n. 183/11, come modificato dall’art. 9, comma 6, del Dl. n. 102/13, per l’anno 2014, gli Enti Locali che non partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. n. 118/11, ai fini della determinazione dell’obiettivo del Patto di stabilità, devono applicare delle percentuali non superiori a 20,25% e a 15,07%, rispettivamente per Province e Comuni.

Gli effetti finanziari determinati dall’applicazione di tali percentuali sono stimati ad Euro 57,5 milioni per le Province e a Euro 391 milioni per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Per gli Enti sperimentatori, il Decreto dispone la riduzione, per l’anno 2014, dell’obiettivo determinato ai sensi dell’art. 31, commi da 2 a 4, della Legge n. 183/11, in misura pari al 17,20%, per le Province, e del 52,80%, per i Comuni.

Per l’anno 2014, gli Enti non sperimentatori dovranno applicare, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, la percentuale del 20,25% (se Province) o del 15,07% (se Comuni).

Tutte le rideterminazione degli obiettivi del Patto di stabilità in oggetto dovranno essere effettuate garantendo che per nessun Ente si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

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