La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il 10 febbraio 2014 sul proprio sito internet il testo del Dm. Mef 5 febbraio 2014, n. 10574, in attesa di pubblicazione in G.U., emanato in attuazione dell’art. 31, comma 6, della Legge n. 183/11, concernente la riduzione degli obiettivi degli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. n. 118/11, operata ai sensi dell’art. 31, comma 4-ter, della Legge n. 183/11.
Il Decreto in oggetto reca la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno da applicare per l’anno 2014 agli Enti che non partecipano alla sperimentazione e la rideterminazione del saldo obiettivo per gli Enti sperimentatori.
In proposito, si ricordano le novità introdotte dall’art. 31, commi da 2 a 6, della Legge n. 183/11, come modificati dal Dl. n. 102/09, prima, e dalla “Legge di stabilità 2014”, poi. In particolare, per l’anno 2014, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, non sperimentatori, applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 le percentuale, rispettivamente, del 19,25 % e del 14,07%.
Inoltre, per gli anni 2013 e 2014 sono sospesi i requisiti di “virtuosità” degli Enti Locali per quanto riguarda il Patto di stabilità interno, e pertanto non ci sarà più la distinzione tra Enti “non virtuosi” e “virtuosi”. A partire dal 2014, gli unici Enti che avranno un beneficio in termini di Patto di stabilità saranno gli Enti sperimentatori, per i quali la norma prevedeva che il saldo obiettivo potesse essere determinato al massimo a zero. Di contro, tale beneficio per gli Enti sperimentatori sarà controbilanciato con un aggravio per gli Enti non sperimentatori e, in parte, mediante l’utilizzo del Fondo previsto dall’art. 6, comma 2, del Dl. 7 ottobre 2008, n. 154.
Il Decreto in commento dispone che, per l’anno 2014, l’obiettivo del Patto di stabilità, determinato ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 4, della Legge n. 183/11, degli Enti sperimentatori, è ridotto del 17,41% per le Province e del 52,80% per i Comuni.
Gli Enti non sperimentatori applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, il 20,25% (le Province) e il 15,07% (i Comuni).
Gli obiettivi dei Comuni individuati sono stati rideterminati, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies, della Legge n. 183/11, con Dm. Mef 10 febbraio 2014, n. 11390 (vedi commento di seguito), al fine di garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato, con le modalità previste dalla normativa previgente, sulla spesa corrente media 2007-2009.
Il saldo obiettivo rideterminato per gli Enti sperimentatori e le percentuali rideterminate per gli Enti non sperimentatori sono evidenziate nei prospetti relativi agli obiettivi programmatici di Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, disponibili sul portale web dedicato al Patto di stabilità http://pattostabilitainterno.tesoro.it/.