Patto di stabilità: riduzione obiettivi degli Enti che partecipano alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il 10 febbraio 2014 sul proprio sito internet il testo del Dm. Mef 5 febbraio 2014, n. 10574, in attesa di pubblicazione in G.U., emanato in attuazione dell’art. 31, comma 6, della Legge n. 183/11, concernente la riduzione degli obiettivi degli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. n. 118/11, operata ai sensi dell’art. 31, comma 4-ter, della Legge n. 183/11.

Il Decreto in oggetto reca la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno da applicare per l’anno 2014 agli Enti che non partecipano alla sperimentazione e la rideterminazione del saldo obiettivo per gli Enti sperimentatori.

In proposito, si ricordano le novità introdotte dall’art. 31, commi da 2 a 6, della Legge n. 183/11, come modificati dal Dl. n. 102/09, prima, e dalla “Legge di stabilità 2014”, poi. In particolare, per l’anno 2014, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, non sperimentatori, applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011 le percentuale, rispettivamente, del 19,25 % e del 14,07%.

Inoltre, per gli anni 2013 e 2014 sono sospesi i requisiti di “virtuosità” degli Enti Locali per quanto riguarda il Patto di stabilità interno, e pertanto non ci sarà più la distinzione tra Enti “non virtuosi” e “virtuosi”. A partire dal 2014, gli unici Enti che avranno un beneficio in termini di Patto di stabilità saranno gli Enti sperimentatori, per i quali la norma prevedeva che il saldo obiettivo potesse essere determinato al massimo a zero. Di contro, tale beneficio per gli Enti sperimentatori sarà controbilanciato con un aggravio per gli Enti non sperimentatori e, in parte, mediante l’utilizzo del Fondo previsto dall’art. 6, comma 2, del Dl. 7 ottobre 2008, n. 154.

Il Decreto in commento dispone che, per l’anno 2014, l’obiettivo del Patto di stabilità, determinato ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 4, della Legge n. 183/11, degli Enti sperimentatori, è ridotto del 17,41% per le Province e del 52,80% per i Comuni.

Gli Enti non sperimentatori applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, il 20,25% (le Province) e il 15,07% (i Comuni).

Gli obiettivi dei Comuni individuati sono stati rideterminati, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies, della Legge n. 183/11, con Dm. Mef 10 febbraio 2014, n. 11390 (vedi commento di seguito), al fine di garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato, con le modalità previste dalla normativa previgente, sulla spesa corrente media 2007-2009.

Il saldo obiettivo rideterminato per gli Enti sperimentatori e le percentuali rideterminate per gli Enti non sperimentatori sono evidenziate nei prospetti relativi agli obiettivi programmatici di Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, disponibili sul portale web dedicato al Patto di stabilità http://pattostabilitainterno.tesoro.it/.

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