Permessi brevi: nessuna deroga al limite annuo previsto dal Ccnl.

L’Aran, con Orientamento applicativo Ral_1963 del 20 marzo 2018, ha recentemente risposto ad un quesito fornendo chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare, da parte di un dipendente che abbia già esaurito il contingente annuo di 36 ore, permessi brevi in via anticipata del monte ore dei medesimi permessi relativi all’anno successivo.

L’Agenzia ha ritenuto detta ipotesi non praticabile, in quanto non supportata da alcuna giustificazione nell’ambito della vigente disciplina contrattuale. Infatti, l’art.20 del Ccnl. 6 luglio 1995, attualmente vigente, prevede la possibilità di godere dei suddetti permessi “…purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue”. Proprio tale ultima indicazione espressa non consente la fruizione anticipata, nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l’anno successivo. Allo stesso modo, per le medesime ragioni, non è possibile riportare nell’anno successivo la fruizione di permessi orari, nell’ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell’anno di riferimento.