Nella Delibera n. 100 del 13 aprile 2017 della Corte dei conti Lombardia, la questione controversa riguarda la possibilità di finanziare la differenza di valore fra 2 beni immobiliari oggetto di permuta con l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione e dei proventi relativi allo standard qualitativo aggiuntivo.
In particolare, l’Ente in questione ha anticipato di volere acquisire un fabbricato storico, di proprietà privata, per mezzo di permuta di un’area comunale posta all’interno dell’area di trasformazione afferente all’obiettivo strategico in cui la complessiva operazione.Tale operazione implicherà per l’Ente il versamento anche di una somma pari alla differenza di valore fra i beni immobili oggetto di permuta.
La Sezione chiarisce che l’operazione di permuta finalizzata all’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato storico e di alcune pertinenze, da destinare allo svolgimento di alcune funzioni pubbliche, si sostanzia in una spesa in conto capitale. Pertanto, alla stessa può farsi ancora fronte, nel corrente esercizio, con l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (per il successivo esercizio 2018, l’art. 461, commi 460-461, della Legge n. 232/16, non contemplano, tra le operazioni finanziabili con in predetti oneri, l’acquisizione di immobili).
Relativamente all’utilizzo delle risorse riguardanti la monetizzazione dello standard qualitativo (già previsto dalla Lr. n. 9/99, ed ora presente nell’art. 90 della Lr. n. 12/05), spetterà all’Ente verificare, a monte, che la stessa monetizzazione sia “la più funzionale per l’interesse pubblico” in concreto perseguito e, a valle, che il bene oggetto di acquisizione risulti individuato nel piano dei servizi e destinato all’effettiva realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero di opere previste nel medesimo piano.