L’art. 21, comma 1, del “Ddl. Stabilità 2015” proroga anche per l’anno 2015 il blocco economico della contrattazione nazionale del personale dipendente dalla P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, previsto dall’art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10. La contrattazione pertanto, per il triennio 2013-2015, potrà avere luogo solo per la parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica.
E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell’art. 47-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 che, per effetto della modificata apportata all’art. 1, comma 452, della Legge n. 147/13 dal comma 2 dell’art. 21 in esame, viene stabilita per gli anni 2015-2018 (prima era previsto il triennio 2015-2017) in quella in godimento al 31 dicembre 2013.




