Personale: le indicazioni della Corte sulla proroga di contratti a tempo determinato

La Corte dei conti Sicilia, nella Delibera n. 178 del 28 ottobre 2014, risponde ad un quesito emesso da un Commissario straordinario di un Libero Consorzio comunale (ex Provincia regionale), ha chiesto un parere in materia di proroga di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, chiede se, nel caso di contratti di durata superiore ai 36 mesi, ex art. 25, comma 1, lett. d), della Lr. n. 21/03, debba essere rispettato l’obbligo contrattuale, con la prosecuzione del rapporto di lavoro degli interessati fino alla naturale scadenza del contratto, ove sia successiva al 31 dicembre 2014, oppure se, avendo tali contratti di lavoro superato il limite complessivo di 36 mesi previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del Dlgs. n. 368/01, siano sottoposti al regime delle proroghe disposte dall’art. 1, comma 400, della Legge n. 228/12 e successive modifiche, tra cui, in ultimo, quella di cui all’art. 4, commi 9 e 9-bis, del Dl. 101/13, convertito in Legge n. 125/13, e dall’art. 30, commi 3 e 4, della Lr. n. 5/14. Con un secondo quesito, chiede di sapere se i Liberi consorzi comunali possano applicare ai contratti a tempo determinato in essere la proroga fino al 31 dicembre 2016 , prevista dall’art.30, comma 3, della Lr. n. 5/14, anche ove impossibilitati a programmare la stabilizzazione del personale precario entro il 2016, a causa del superamento dei limiti previsti dall’art. 14, comma 9, del Dl. n. 78/10 e seguenti. La Sezione osserva che la durata dei contratti individuali di lavoro e la correlata spesa di personale, riguardando un aggregato di spesa corrente particolarmente rilevante ai fini del patto di stabilità interno, è stata oggetto di reiterata attenzione da parte del legislatore, nell’ambito delle misure di coordinamento della finanza pubblica. Le normative limitative della durata dei contratti, pertanto, contribuendo al raggiungimento di obiettivi primari assunti dal Paese in ambito comunitario, costituiscono norme imperative, destinate a prevalere sull’eventuale disciplina pattizia difforme attraverso il meccanismo della nullità parziale del contratto e della sostituzione automatica di clausole, di cui agli artt. 1419 e 1339 del Cc.. Conseguentemente, nei casi prospettati dall’ente, i contratti a tempo determinato in essere seguiranno le scadenze di volta in volta indicate dal legislatore, eventualmente in sostituzione di clausole negoziali difformi, in presenza di espressa previsione in tal senso. In riferimento al secondo quesito la Sezione ricorda che il Legislatore regionale, nel recepire la disciplina derogatoria prevista per le Regioni a statuto speciale dall’art. 4, comma 9-bis, del Dl. n. 101/13, convertito in Legge n. 125/13, ha introdotto con l’art. 30, commi 3 e 4, della Lr. n. 5/14, due nuove ipotesi di proroga dei contratti a tempo determinato. La prima, finalizzata alle stabilizzazioni, ha durata triennale, fino al 31 dicembre 2016, e riguarda i contratti stipulati con i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/00 e di cui all’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 280/97, come recepiti dall’art. 4 della Lr. n. 24/00. Per il medesimo periodo, è autorizzata la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all’inserimento dell’elenco di cui all’art. 4, comma 8, del Dl. n. 101/13. La seconda fattispecie derogatoria, prevista all’art. 30, comma 4, ha natura residuale e consente in ogni caso di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall’1°gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, purchè permangano i fabbisogni organizzativi e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Quindi, qualora l’ente sia impossibilitato a programmare assunzioni di personale nell’ambito di procedure di stabilizzazione nel triennio 2014/2016, non potrà ricorrere alla proroga finalizzata triennale, bensì solamente a quella annuale, prevista dal comma 4, ove ne ricorrano i presupposti di legge. A riguardo, pur a seguito della recente abrogazione espressa dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, ad opera dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, e dei correlati limiti d’incidenza percentuale, si ritiene che l’amministrazione, nelle more della definizione del disegno istituzionale di riordino delle funzioni di area vasta, avviato con le Lr. n. 7/13, e n. 8/14, non possa non interrogarsi sulle prospettive di continuità istituzionale, che stanno alla base di qualsiasi scelta organizzativa di medio – lungo periodo. In pendenza della menzionata manovra di riordino istituzionale, l’assenza di una chiara e stabile individuazione delle funzioni e dei servizi da garantire, dovrebbe indurre l’ente a interrogarsi sulla sussistenza delle condizioni essenziali che legittimano la programmazione degli assetti gestionali e del conseguente, eventuale, fabbisogno di personale. Nel delineato contesto, la Sezione ritiene utile ricordare che l’art. 16, commi 1 e 9, del Dl. n. 95/12 ha imposto alle Province il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione” delle stesse. Tale divieto è stato confermato dall’art. 4, comma 9, del Dl. n. 101/13 nell’ambito della disciplina della stabilizzazione del personale precario, fatta salva la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2014 “per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi” e nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni ivi previste, e ferma restando, comunque, la possibilità per il personale non dirigenziale delle Province, in possesso dei requisiti, di partecipare alle procedure selettive ex art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/13, indette da un’Amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’Amministrazione che emana il bando. Più di recente, il Dl. n. 90/14, nel ribadire il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, ha comunque previsto, ad ulteriore conferma di quanto fin qui osservato, un’ulteriore ipotesi di proroga, di cui l’Ente, ricorrendone le condizioni, potrà beneficiare. Dispone, infatti, tale norma, che “i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”.
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