Personale P.A.: il trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali  

Con la Delibera n. 26 del 21 ottobre 2014 la Corte dei conti, Sezione Autonomie, si esprime sulla questione se le risorse da assoggettare a contenimento, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, siano integralmente identificabili con quelle che confluiscono nei “Fondi delle risorse decentrate” ovvero comprendano anche quelle diverse, rivenienti dal bilancio dell’Ente, destinate al finanziamento del trattamento accessorio spettante ai titolari di posizioni organizzative negli Enti di minore dimensione geografica (ai sensi degli artt. 8 e seguenti del Ccnl. di settore del 31 marzo 1999 e dell’art. 17, comma 2, lett. c), del Ccnl. di settore del 1° aprile 1999).

La Sezione statuisce che le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del Ccnl 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/10, e successive modificazioni. Dunque la Sezione conclude che il riferimento indistinto all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, obbliga le Amministrazioni che devono applicare il tetto di spesa ad individuare le specifiche modalità di finanziamento del trattamento accessorio nell’ambito del proprio comparto ordinamentale, che per gli Enti Locali prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art. 15 del Ccnl. 1° aprile 1999, qualora l’Ente sia dotato di dirigenza, mentre per i Comuni privi di dirigenza, per i quali è concessa ai Sindaci la facoltà di finanziare la retribuzione accessoria degli incaricati di posizioni organizzative con le risorse del proprio bilancio anziché con quelle del “Fondo delle risorse decentrate”, le modalità di finanziamento possono essere duplici. In tale ipotesi, l’ambito applicativo del comma 2-bis si estende anche alle risorse gravanti direttamente sul bilancio comunale purché queste non alimentino il trattamento accessorio in senso puramente figurativo, come nel caso in cui non siano destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale e non rappresentino la copertura di costi aggiuntivi per il bilancio dell’Ente. Tuttavia, ad escludere tale circostanza, è la considerazione che le posizioni organizzative non costituiscono incarichi aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni lavorative né il relativo trattamento accessorio viene finanziato mediante risorse di provenienza esterna all’Ente con vincolo di destinazione all’origine. Invero, la sola deroga compatibile con lo spirito del divieto di cui all’art. 9, comma 2-bis, sarebbe, infatti, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da un più efficiente utilizzo del personale, ciò in quanto l’intenzione del Legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle dinamiche del trattamento accessorio si contrappone al favor dello stesso verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale. Sotto tale profilo, la retribuzione di posizione e di risultato attribuita ai titolari di posizioni organizzative non si discosterebbe dagli ordinari incentivi spettanti alla generalità del personale. Allo stesso modo, la facoltà concessa al Sindaco di istituire dette posizioni organizzative con coperture da ricercare “nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci”, esclude che il relativo trattamento accessorio possa essere finanziato esclusivamente mediante l’impiego di risorse etero-finanziate che neutralizzino il relativo impatto sugli equilibri del bilancio comunale.