La Corte di Giustizia Ue, con la Sentenza C-221/13 del 15 ottobre 2014, ha affermato che un datore di lavoro può trasformare un part-time in un tempo pieno senza consultare il lavoratore e quindi anche contro il suo parere. Nello specifico la pronuncia in questione si è espressa su una funzionaria di un Tribunale italiano che ha fatto ricorso contro la fine del suo part-time, trasformato, senza consultarla, in un tempo pieno. Secondo la Corte, l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale “ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato”. La Corte puntualizza che in virtù della Legge n. 183/10, tutte le Amministrazioni Pubbliche possono (entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati.




