E’ stata pubblicata in data 9 aprile 2014 la Risoluzione n. 37/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è dovuta alcuna sanzione per la decadenza dell’agevolazione fiscale prevista per il trasferimento di immobili inseriti in “Piani urbanistici particolareggiati”, dovuta alla mancata edificazione dell’area negli 11 anni successivi all’acquisto o all’alienazione del terreno prima di avere ultimato l’opera residenziale programmata.
La questione oggetto del quesito nasce dall’art. 1, comma 25, Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), che ha inserito all’art. 1 della Tariffa, Parte I, del Tur, un regime agevolato, con Imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in “Piani urbanistici particolareggiati” finalizzate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.
Il contribuente, per poter beneficiare dello sconto, deve:
– completare l’opera edificatoria prevista dal Piano urbanistico entro 5 anni, termine prorogato di ulteriori 6 anni e portato a 11 anni dall’art. 6, comma 6, del Dl. n. 102/13;
– non alienare l’immobile prima di aver realizzato la costruzione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, avendo essa in entrambi i casi la possibilità di verificare, utilizzando strumenti e documenti già in suo possesso, il rispetto di tali vincoli, il contribuente non deve informare il Fisco del venir meno delle condizioni che hanno fatto scattare l’Imposta di registro “scontata”.
La Risoluzione in commento afferma quindi che, in base a tali presupposti, non sono dovute, né la sanzione per la mancata denuncia ai sensi dell’art. 19 del Tur (art. 69, Dpr. n. 131/86), né per il tardivo pagamento del Tributo. In conseguenza di questa affermazione, una volta decaduta l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate dovrà limitarsi a recuperare la differenza tra l’Imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli interessi di mora, dalla data di registrazione dell’atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel “Piano urbanistico particolareggiato”.
Per maggior chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato “che la misura agevolativa di cui sopra concerne gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013 in quanto, per effetto dell’art. 10, comma 4, del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, risulta soppressa dal 1° gennaio 2014 insieme a ‘tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie’, ancorché previste da leggi speciali”.