Posizioni organizzative: non c’è obbligo di rinnovo

 

La Sentenza n. 14472 del 10 luglio 2015 della Corte di Cassazione si esprime in materia di attribuzione delle posizioni organizzative negli Enti Locali. In particolare, nel caso di specie, un dipendente provinciale  inquadrato nella Categoria D3, avente la qualifica di Avvocato e Responsabile dell’Ufficio “Contenzioso del lavoro”, in precedenza titolare di posizione organizzativa connotata da alta specializzazione, propone ricorso in quanto alla scadenza dell’incarico si è visto non rinnovare dall’Amministrazione l’incarico stesso. Nello specifico, il ricorrente lamentava tale decisione dell’Amministrazione, sostenendo il suo diritto alla proroga dell’incarico in base alle ripetute valutazioni positive ricevute dall’Ente stesso. I Giudici di legittimità statuiscono che, essendo l’incarico oggetto del giudizio cessato alla sua naturale scadenza, la Pubblica Amministrazione non ha nessun obbligo di motivare il mancato rinnovo, la motivazione sarebbe stata necessaria nel caso che l’incarico fosse stato revocato prima della scadenza. Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che l’Amministrazione non aveva nessun obbligo di rinnovo della posizione organizzativa del dipendente, dal momento che tale decisione ricade nella sfera della discrezionalità dell’Ente.

Sentenza n. 14472 del 10 luglio 2015 – Corte di Cassazione